ADR – Proroga dei termini di validità abilitazioni

Data: 31 agosto 2020

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Pubblicata la Circolare Prot. n. 22916 del 27 agosto 2020, relativa alla Proroga dei termini di validità dei Certificati e delle abilitazioni.
Questa Circolare Sostituisce la Circ. 13.8.2020 prot. 22208, a seguito della Decisione della Commissione UE 2020/1219 del 20.8.2020, e modifica la Circ.  28.8.2020 prot. 22997.
Si segnala, in particolare per la scadenze relative alla formazione ADR, che:
  • Gli attestati dei corsi per il conseguimento o per il rinnovo dei certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020 e quindi, fino al 29 ottobre 2020);
  • Mentre, per i certificati di formazione dei conducenti di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose (ADR) possiamo avere tre casi:
caso 1) se gli attestati scadono tra il 31 gennaio 2020 e il 29 febbraio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020 e quindi, fino al 29 ottobre 2020);
caso 2) se gli attestati scadono tra il 1° marzo 2020 ed il 1° novembre 2020, conservano la loro validità fino al 30 novembre 2020, ai sensi dell’Accordo Multilaterale ADR M324 relativo all’ambito dei trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti dell’ADR che lo hanno sottoscritto. In tal caso, i documenti sono rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari dimostrano di aver frequentato un corso di aggiornamento ai sensi dell’8.2.2.5 ADR e hanno superato l’esame di cui all’8.2.2.7 prima del 1° dicembre 2020;
caso 3) se gli attestati scadono tra il 1° marzo 2020 ed il 31 luglio 2020, al di fuori dell’ambito di applicazione dell’Accordo M324, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l. 18/2020 e quindi, fino al 29 ottobre 2020);
  • Per gli attestati di formazione dei Consulenti per il trasporto di merci pericolose, abbiamo:
caso a) se gli attestati scadono tra il 31 gennaio 2020 e il 29 febbraio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020 e quindi, fino al 29 ottobre 2020);
caso b) se gli attestati scadono tra il 1° marzo 2020 ed il 1° novembre 2020, conservano la loro validità fino a 30 novembre 2020, ai sensi dell’Accordo Multilaterale ADR M324 relativo all’ambito dei trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti dell’ADR che lo hanno sottoscritto. In tal caso, i documenti sono rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari hanno superato l’esame di cui all’1.8.3.16.2 ADR prima del 1° dicembre 2020;
caso c) se gli attestati scadono tra il 1° marzo 2020 ed il 31 luglio 2020, al di fuori dell’ambito di applicazione dell’Accordo M324, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020 e quindi, fino al 29 ottobre 2020).
In allegato il pdf scaricabile.