RADIOATTIVI – Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101

Data: 04 Settembre 2020

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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 agosto 2020, il Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101, in un’ottica di radioprotezione, stabilisce le “norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti”.
Tale Decreto, entrato in vigore il 28 agosto (e il cui recepimento avviene con diversi anni di ritardo), è composto da 245 articoli e 34 allegati tecnici e rappresenta una profonda innovazione in questo campo, diventando a tutti gli effetti un testo unico sulla materia.

Recependo la Direttiva Europea 2013/59/EURATOM, che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom, il Decreto rinnova la normativa in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge del 4 ottobre 2019, n. 117.

Vediamo alcuni aspetti di questa nuova normativa legati al trasporto:

In particolare, al comma 3 dell’articolo 43 si parla delle responsabilità dello speditore e, al comma 4, di quelle del vettore.
Quest’ultimo, deve essere autorizzato secondo le proprie specialità modali, per conto proprio e/o conto terzi, dopo istruttoria tecnica e verifica dei requisiti soggettivi, dell’idoneità finanziaria, dell’idoneità tecnica dei singoli mezzi utilizzati e delle garanzie prestate. Le responsabilità dei singoli attori coinvolti nel processo di spedizione non sono in alcun modo delegabili.

La richiesta autorizzativa deve essere legata ai numeri UN stabiliti dall’ADR. Inoltre, le spedizioni di materiale radioattivo dovranno utilizzare un sistema informatico (con regole simili al vecchio SISTRI).

In allegato, il testo del Decreto.