ADR – Accordo M372: deroga alle norme ADR per Rame e Leghe metalliche (Italia e Germania)

Data: 27 agosto 2026

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L’Accordo Multilaterale M372, promosso dall’Italia il 3 luglio e sottoscritto dalla Germania il 13 luglio, introduce una deroga alle norme ADR per il trasporto di rame e sue leghe. La deroga è valida fino al 31 agosto 2028 nei Paesi firmatari.

Materiali interessati:

  • Rame con superficie specifica superiore a 0,67 mm²/mg.
  • Leghe metalliche con almeno il 2,5% di rame (stesso limite di superficie specifica).
  • Granulometria indicativa: circa 1 mm.

Condizioni generali per la deroga:

  • I materiali non devono rientrare in altre classi di pericolo ADR oltre alla Classe 9.
  • È obbligatorio evitare la dispersione di polveri e il contatto con l’acqua.
  • A bordo del mezzo deve esserci una copia dell’accordo M372 da esibire ai controlli.

Requisiti per il trasporto:

  • I colli (imballaggi, IBC, grandi imballaggi) devono seguire le norme generali ADR (Cap. 4.1), essere ermetici alle polveri e impermeabili all’acqua (o dotati di sacco interno protettivo).
  • Alla rinfusa: occorre utilizzare veicoli o container chiusi o telonati (codici VC1 o VC2).

In allegato, il testo dell’Accordo Multilaterale