Il 9 gennaio 2024, l’Autorità Competente Argentina (ANAC) ha comunicato che la Variazione RA-01/RAG-01, introdotta nell’edizione 65 (2024) del manuale IATA DGR, vale solo per i trasporti interni all’Argentina, come chiarito anche da IATA qui.

Sebbene non siano stati ancora pubblicati emendamenti o Corrigenda, sul sito ICAO, dove si possono trovare le variazioni modificate e aggiornate, compare il nuovo testo della RA 01:

“The Spanish language shall be used for markings and documents relating to the transport of dangerous goods in the case of flights originating in and having as their final destination the territory of the Argentine Republic. In the case of international flights the English language shall also be used”.

In sostanza, la parola “AND” ha sostituito “OR”.

In allegato, la comunicazione dell’ANAC.

Il 16 gennaio 2024 è stato pubblicato il Corrigendum 4 alla norma ADR. In allegato, il documento scaricabile.

Con l’ADR 2023, è entrato in vigore l’obbligo di valvola di sicurezza e di relativa marcatura “SV” per tutte le cisterne, costruite dal 1° gennaio 2024 in poi, adibite al trasporto di gas liquefatti infiammabili.

L’ADR, al capitolo 1.6.3.57, prevede una “misura transitoria“, per le cisterne fisse (veicoli-cisterna) e le cisterne smontabili costruite prima del 1° gennaio 2024 secondo le prescrizioni in vigore fino al 31 dicembre 2022, ma che non soddisfano le prescrizioni applicabili dal 1° gennaio 2023 in merito al montaggio delle valvole di sicurezza: esse, conformemente al 6.8.3.2.9, possono essere ancora utilizzate.

Anche tutte le cisterne fisse (veicoli-cisterna) e le cisterne smontabili che sono già equipaggiate con valvole di sicurezza che soddisfano le prescrizioni del 6.8.3.2.9 applicabili dal 1° gennaio 2023, ma che non recano la marcatura “SV” dovranno essere correttamente segnalate in concomitanza con l’ispezione intermedia o periodica.

Il marchio è costituito da un quadrato bianco con dimensioni minime di 250 mm × 250 mm, avente la linea all’interno del quadrato nera, parallela al bordo esterno del marchio e distante circa 12,5 mm. Le lettere “SV” devono essere nere e avere un’altezza minima di 120 mm, mentre la linea deve avere uno spessore minimo di 12 mm.

Le valvole di sicurezza installate devono essere conformi ai paragrafi dal 6.8.3.2.9.1 al 6.8.3.2.9.5 del manuale ADR, mentre la marcatura “SV” deve rispettare le specifiche previste al punto 6.8.3.2.9.6.3 del manuale ADR.

Specifichiamo che l’obbligo riguarda soltanto le cisterne adibite al trasporto di gas infiammabili: per le cisterne destinate al trasporto di gas compressi, gas liquefatti non infiammabili o gas disciolti, queste disposizioni sono opzionali.

L’atteso Decreto riguardante i casi di esenzione dalla nomina del consulente ADR è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 settembre.

 

Il Decreto del 7 agosto 2023,  in particolare:

 

L’esenzione si applica a chi imballa, spedisce, carica, scarica o trasporta merci:

  1.  che ricadono in esenzioni dalla norma ADR in applicazione di Disposizioni Speciali (es DS 188 oppure DS 375)
  2. sempre e solo in  “Quantità Limitata” o Quantità esente

 

  1. Massimo 24 operazioni/anno e comunque non più di 3 operazioni /mese
  2. Deve essere tenuto un registro delle operazioni svolte in esenzione

 

  1. solo merci in cisterna o alla rinfusa
  2. solo trasporto nazionale
  3. solo merci di P.G. III o comunque solo di Categoria 3 o 4
  4. max 12 operazioni/anno (attenzione: prima era 24); e comunque non più di 2 operazioni /mese (prima era 3); e comunque non più di 50 Ton/anno (prima 180 T).
  5. Deve essere tenuto un registro delle operazioni in esenzione

 

  1. resta comunque l’obbligo per il Datore di Lavoro di rispettare le prescrizioni dell’ADR (imballaggio, etichettatura, ecc…)
  2. permane l’obbligo della formazione in materia ADR per tutte le persone coinvolte dalle merci pericolose e
  3. (Art.8) permane l’obbligo per il Datore di Lavoro di redigere relazione d’incidente.

Precisiamo che nessuna esenzione è prevista per i trasporti ferroviari (RID) e fluviale (ADN).

In allegato, il testo completo del Decreto.

Sono state pubblicate le principali novità che troveremo sul manuale IATA DGR 2024 (65a EDIZIONE)

In allegato sia il file originale che la traduzione.
Da segnalare, in particolare, le modifiche apportate alla Sez 5:
e alla sez 8:
Come sempre, vengono anche anticipate le future modifiche (2025). Tra queste, esplicitate nell’Appendice H del manuale 2024, segnaliamo quelle che riguarderanno le batterie:

Pubblicata la Circolare Serie Merci Pericolose: n. 45/2023 (in allegato), che fornisce chiarimenti in seguito alla pubblicazione Decreto dirigenziale n. 724/2023, che ha modificato l’Allegato 1 al Decreto Dirigenziale 30 novembre 2010, n. 1340. (Norme di sicurezza e procedure amministrative per il rilascio dell’autorizzazione all’imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco di carichi solidi alla rinfusa). In particolare, con riferimento al trasporto e sbarco di fanghi di dragaggio, è sottolineata la distinzione tra trasporto e mera movimentazione.

Pubblicata una nuova Norma tecnica UNI EN 31 agosto 2023, n. 14433 , riguardante le Cisterne per il trasporto di merci pericolose ed, in particolare, le caratteristiche delle Valvole di Fondo all’interno dell’Equipaggiamento delle cisterne per il trasporto di prodotti chimici liquidi e gas liquefatti.

La norma specifica i requisiti per le valvole di fondo da utilizzare su cisterne con una pressione minima di esercizio maggiore di 50 kPa per il trasporto di merci pericolose su strada e su rotaia. La norma è applicabile anche ai gas liquefatti, compreso il GPL; tuttavia, per una norma dedicata al GPL (vedere la UNI EN 13175).

 

Attraverso la Circolare del 1° agosto 2023, n. 2, l’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali chiarisce alcuni aspetti relativi al trasporto intermodale di rifiuti. In particolare, la Circolare (in allegato) evidenzia che “la parte terminale su strada del trasporto intermodale di rifiuti può essere effettuata mediante un complesso veicolare composto da un trattore/motrice nella disponibilità di un’impresa diversa da quella che ha in disponibilità il semirimorchio/rimorchio, purché le imprese siano entrambe iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali nella stessa categoria di iscrizione e per i codici EER relativi ai rifiuti trasportati.

La medesima condizione può essere applicata anche per la parte iniziale su strada del trasporto intermodale di rifiuti e cioè il trasporto può iniziare con un complesso veicolare composto da un veicolo a motore (trattore o motrice) nella disponibilità di un’impresa diversa da quella che ha in disponibilità il veicolo rimorchiato (semirimorchio o rimorchio)”.
Inoltre, nei documenti di trasporto, come ricordato dall’Autorità disciplinata dall’art. 212 del D.Lgs n. 152/2006, “dovranno essere indicate negli appositi spazi le generalità e il numero di iscrizione all’Albo di entrambe le imprese che concorrono al trasporto, fermo restando che il titolare del trasporto, indicato come trasportatore, rimane l’impresa che ha in disponibilità il semirimorchio/rimorchio, mentre i dati dell’impresa titolare del trattore/motrice dovranno essere riportati nel campo annotazioni”

Ribadito, infine, il rispetto delle precedenti istruzioni fornite con la circolare n. 1235/2017 e la circolare n. 6/2022, ossia l’iscrizione nella stessa categoria dell’Albo per i codici EER trasportati, e l’utilizzo del formulario di identificazione rifiuti (Fir).

ADR – il sito UNECE comunica che anche l’Italia ha sottoscritto l’accordo M351, avviato dal Regno Unito nel gennaio 2023 (ne avevamo parlato qui).

Tale accordo prevede che, in deroga alle disposizioni del comma 1.8.3.2 dell’ADR (relative alle esenzioni dalla nomina di un Consulente per la sicurezza per il trasporto di merci pericolose), si applichi anche l’esenzione prevista dall’ADR 1.8.3.2 (b) alle imprese la cui attività principale o secondaria non è la spedizione di merci pericolose, ma che effettuano occasionalmente spedizioni nazionali di merci pericolose che presentano un pericolo o un rischio di inquinamento minimo.

 

Ribadiamo che l’M351, firmato anche da San Marino lo scorso febbraio, estende l’esenzione alla nomina del Consulente ADR solo ai mittenti “occasionali” di merci di categoria di trasporto 3 e 4, come chi, ad esempio, effettua sporadici smaltimenti di rifiuti di merce a basso rischio; per cui rimane valido quanto espresso in occasione dell’uscita della Circolare del Ministero (trovi news in merito qui): gli imballatori, ad esempio, non godono mai di questa esenzione.

In allegato, l’accordo M351 sottoscritto dall’Italia.

Il Consiglio dell’ICAO ha approvato un nuovo Addendum al manuale ICAO T.I. per quanto riguarda il trasporto di piccoli dispositivi elettronici alimentati da batterie al litio nel bagaglio da stiva, usati dai passeggeri per tenere traccia dei bagagli (es Apple Airtag).

Questi ultimi possono rimanere accesi durante il volo, a condizione che il contenuto di litio, per le batterie al litio metallico, sia inferiore a 0,3 grammi e/o se la potenza della batteria agli ioni di litio (nel caso di dispositivi ricaricabili) sia inferiore a 2,7 Wh.

Per i dispositivi con batterie al litio che superano i limiti di cui sopra, resta l’obbligo di spegnimento.

Anche la IATA ha pubblicato l’Addendum II al manuale IATA 2023 (64° edizione) che prevede, oltre al riferimento ai dispositivi dotati di batteria al litio usati dai passeggeri per tenere traccia dei bagagli, anche alcune correzioni e modifiche al manuale. Ad esempio, sono state modificate diverse Operator Variations e  la Packing Instruction 952.

In allegato, entrambi i documenti.