ADR- Il 3 dicembre San Marino ha firmato:
Entrambi gli accordi sono consultabili e scaricabili in allegato.
Sul sito dell’OTIF è stato pubblicato, ed è disponibile gratuitamente, il manuale RID 2025 (trasporto ferroviario merci pericolose). Per consultare e scaricare in PDF il manuale (in inglese), basta cliccare qui.
Dal 1° gennaio 2025 entra in vigore, dapprima su adesione volontaria, poi, dal 1° luglio 2025, obbligatoria, l’ADR 2025.
Nel documento in allegato troverete le principali novità, tra cui l’introduzione di nuovi numeri UN (segnaliamo, in particolare, quelli relativi alle batterie al sodio e ai nuovi veicoli alimentati da vari tipi di batterie). Importanti novità sono state introdotte anche per quanto riguarda i rifiuti, la documentazione, la marcatura e l’etichettatura (in particolare, anche qui, rispetto alle batterie) e l’introduzione di nuove disposizioni speciali.
In allegato trovate anche il file Draft amendments to annexes A and B of ADR, in inglese.
La IATA ha reso note le principali novità che troveremo nella 66a edizione del manuale IATA DGR, in vigore a partire dal 1° gennaio 2025.
Importanti e significative novità riguardano, ad esempio, l’introduzione di nuovi numeri UN e la modifica delle disposizioni per alcuni tipi di batterie e veicoli.
Consulta il PDF in allegato per conoscerle tutte (in italiano)!
Troverai anche il file originale rilasciato da IATA (eng).
L’esecutivo europeo ha recentemente concesso ulteriori deroghe nazionali, che tengono conto delle specificità locali e delle condizioni particolari dei singoli territori, alle norme armonizzate sul trasporto interno di merci pericolose su strada, per ferrovia e vie navigabili interne (secondo le disposizioni ADR, RID e ADN).
Vari Stati membri hanno fatto richiesta di modificare le deroghe autorizzate in conformità delle condizioni stabilite dalla normativa UE (all’art. 6, par. 2 e 4 della direttiva 2008/68/CE) e la Commissione ha ritenuto opportuno autorizzare le relative deroghe. Qui la DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/1762 della Commissione del 5 giugno 2024.
Le deroghe autorizzate, però, non riguardano l’Italia: il nostro Paese, infatti, non ha richiesto alcuna deroga rispetto alle norme stabilite dalla direttiva 2008/68/CE per il trasporto di merci pericolose.
Il 4 luglio 2024 l’Italia ha firmato l’Accordo M359, riguardante la marcatura delle bombole non omologate UN che trasportano UN 1001 acetilene disciolto e UN 3374 acetilene, senza solventi. In allegato, il documento
Il 26 giugno, l’Italia ha sottoscritto l’accordo multilaterale RID 2/2024. Tale Accordo Multilaterale, proposto dalla Francia lo scorso 3 maggio, ammette, a determinate condizioni, l’uso delle bombole di acetilene a pressione, fabbricate prima del 1° luglio 2023 e non marcate in conformità con le disposizioni RID. Validità dell’Accordo: 1° gennaio 2027.
Per rimanere in tema Francia, quest’ultima ha firmato l’accordo multilaterale RID 1/2024, sottoscritto anche da Germania e Repubblica Ceca, che prevede una deroga a quanto previsto nella Tabella A del capitolo 3.2 del RID, in virtù della quale i rifiuti costituiti da oggetti e materiali contaminati da amianto libero (UN 2212 e UN 2590), non fissato o immerso in un legante in modo tale che non vi siano emissioni di quantità pericolose di amianto respirabile, possono essere trasportati alla rinfusa secondo le disposizioni VC1 e VC2 (sottosezione 7.3.3.1 del RID), nel rispetto delle prescrizioni dell’Accordo Multilaterale.
Il termine di validità dell’accordo è fissato per la fine del 2024, ma l’Italia, al momento, non ha ancora sottoscritto tale Accordo.
In allegato gli Accordi scaricabili.
Come già stabilito dal Regolamento (EU) 376/2014 (entrato in vigore il 15 novembre 2015), sono previsti due sistemi di segnalazione degli eventi aeronautici significativi: uno è il sistema MOR (Mandatory Occurrence Reporting), che raccoglie le segnalazioni obbligatorie, l’altro il VOR (Voluntary Occurrence Reporting), che raccoglie le segnalazioni volontarie – competenza di ANSV (Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo) – ai fini della prevenzione e di miglioramento della safety.
Ricordiamo che, pertanto, vanno segnalati obbligatoriamente all’ENAC gli eventi (MOR) specificati negli annessi al Reg. (EU) 2015/1018 (ma non ad essi limitati). I soggetti per cui sussiste l’obbligo di tale segnalazione sono riportati invece nell’art. 4 del Reg. (EU) 376/2014.
Dal 1° gennaio 2022 gli eventi MOR devono essere riportati all’ENAC utilizzando esclusivamente il sistema ECCAIRS 2 (detto anche E2); pertanto, il vecchio sistema eE-MOR è stato dismesso, e resta in funzione solo per gli spedizionieri, in attesa della transizione ad E2 prevista anche per loro entro dicembre 2024.
Recentemente, la ITO 2024/01-GEN Ed. 1 del 21 giugno 2024 – Segnalazione Obbligatoria Eventi Aeronautici – Mandatory Occurrence Reporting – fornisce maggiori informazioni sul sistema ECCAIRS 2, nonché le indicazioni operative per il suo corretto utilizzo, incluse le modalità di accredito al sistema.
Possiamo consultare la ITO (Istruzione Tecnico-Operativa) qui.
Segnaliamo in particolare l’Art. 13, ossia quello relativo alle merci pericolose.
La Direzione Generale Territoriale del Nord-Est della Motorizzazione Civile ha pubblicato, attraverso l’emanazione della Direttiva 8/2024/DGTNE del 29 maggio 2024, degli aggiornamenti riguardo il tema del cosiddetto “barrato rosa” dei veicoli (Certificato di Approvazione ADR).
La sottosezione 9.1.3.1 dell’ADR 2023, riporta che:
“La conformità dei veicoli EX/II, EX/III, FL, AT e delle MEMU con le disposizioni della presente parte deve essere attestata da un certificato di approvazione (certificato di approvazione ADR) rilasciato dall’autorità competente del paese di immatricolazione per ogni veicolo la cui ispezione tecnica ha dato esito positivo, o che è stato oggetto del rilascio di una dichiarazione di conformità alle disposizioni del capitolo 9.2 secondo il 9.1.2.1”.
La Direttiva 8/2024/DGTNE, ha chiarito definitivamente l’interpretazione della suddetta prescrizione, specificando i casi nei quali il rilascio del Certificato di approvazione ADR (barrato rosa) deve avvenire per via amministrativa, cioè senza ispezione tecnica (visita) e prova, a condizione che la richiesta avvenga contestualmente all’immatricolazione del veicolo.
In allegato, la Direttiva.
Per rispondere ad alcuni quesiti pervenuti, la Circolare precisa:
– l’ambito di applicazione di cui all’art. 2 del D.M.;
– i casi di esclusione o esenzione totale di cui all’art. 3 del D.M.;
– i casi di esenzione parziale di cui all’art. 4 del D.M.;
– indicazioni sul Registro (artt. 4 e 5 del D.M.);
– le attività di spedizioni occasionali – art. 5 del D.M.;
– i casi di esenzione per esclusione (art. 6 del D.M.);
– le ipotesi di prescrizione di sicurezza e formazione – art.7 del D.M.;
– indicazioni sulla responsabilità del vettore, del committente, del caricatore, dello scaricatore e del proprietario della merce.
In allegato, il pdf scaricabile.