ADR – il sito UNECE comunica che anche l’Italia ha sottoscritto l’accordo M351, avviato dal Regno Unito nel gennaio 2023 (ne avevamo parlato qui).
Tale accordo prevede che, in deroga alle disposizioni del comma 1.8.3.2 dell’ADR (relative alle esenzioni dalla nomina di un Consulente per la sicurezza per il trasporto di merci pericolose), si applichi anche l’esenzione prevista dall’ADR 1.8.3.2 (b) alle imprese la cui attività principale o secondaria non è la spedizione di merci pericolose, ma che effettuano occasionalmente spedizioni nazionali di merci pericolose che presentano un pericolo o un rischio di inquinamento minimo.
Ribadiamo che l’M351, firmato anche da San Marino lo scorso febbraio, estende l’esenzione alla nomina del Consulente ADR solo ai mittenti “occasionali” di merci di categoria di trasporto 3 e 4, come chi, ad esempio, effettua sporadici smaltimenti di rifiuti di merce a basso rischio; per cui rimane valido quanto espresso in occasione dell’uscita della Circolare del Ministero (trovi news in merito qui): gli imballatori, ad esempio, non godono mai di questa esenzione.
Il Consiglio dell’ICAO ha approvato un nuovo Addendum al manuale ICAO T.I. per quanto riguarda il trasporto di piccoli dispositivi elettronici alimentati da batterie al litio nel bagaglio da stiva, usati dai passeggeri per tenere traccia dei bagagli (es Apple Airtag).
Questi ultimi possono rimanere accesi durante il volo, a condizione che il contenuto di litio, per le batterie al litio metallico, sia inferiore a 0,3 grammi e/o se la potenza della batteria agli ioni di litio (nel caso di dispositivi ricaricabili) sia inferiore a 2,7 Wh.
Per i dispositivi con batterie al litio che superano i limiti di cui sopra, resta l’obbligo di spegnimento.
Anche la IATA ha pubblicato l’Addendum II al manuale IATA 2023 (64° edizione) che prevede, oltre al riferimento ai dispositivi dotati di batteria al litio usati dai passeggeri per tenere traccia dei bagagli, anche alcune correzioni e modifiche al manuale. Ad esempio, sono state modificate diverse Operator Variations e la Packing Instruction 952.
In allegato, entrambi i documenti.
ADR/RID/ADN 2023: il 21 marzo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto di recepimento da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per cui diventa obbligatorio dal 1° luglio 2023, sia in ambito nazionale che internazionale, l’utilizzo dei manuali ADR, RID e ADN nell’edizione 2023.
Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 23 gennaio 2023 (G.U. n. 68 del 21 Marzo 2023), reca il recepimento nell’ordinamento nazionale della direttiva 2022/2407/UE che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sancisce quindi le modifiche all’art. 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35.
ADR – Segnaliamo la pubblicazione dell’ ” Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road”, disponibile sul sito UNECE a questo indirizzo:
La Gran Bretagna, il 10 gennaio scorso, ha presentato l’Accordo Multilaterale M351 (in allegato) che prevede l’esenzione dalla nomina del consulente ADR per le aziende che ricoprono il ruolo di speditore di merci pericolose ai sensi dell’attuale paragrafo 1.8.3.2 dell’ADR.
Tale esenzione riguarda quindi gli speditori che: “che non eseguono, a titolo di attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose o operazioni di imballaggio, di riempimento, di carico o di scarico connesse a tali trasporti, ma che eseguono occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose, o operazioni di imballaggio, di riempimento, di carico o di scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi”.
L’accordo sarà valido, per i Paesi che lo sottoscriveranno, fino al 31 dicembre 2024. Dopo tale data, a seguito dell’entrata in vigore dell’ADR 2025, sarà valida la modifica proposta proprio dalla Gran Bretagna (documento ECE/TRANS/WP.15/AC.1/166) in merito all’esenzione della nomina del consulente da parte degli speditori “occasionali” (comunque subordinata all’emanazione da parte delle Autorità competenti nazionali di disposizioni di legge in tal senso).
Con l’edizione 2025 dell’ADR il paragrafo 1.8.3.2 sarà così modificato: “Le autorità competenti delle Parti contraenti possono prevedere che le presenti disposizioni non si applichino alle imprese:
a) Riservato
b) le cui attività riguardano quantitativi, per ogni unità di trasporto, non superiori ai limiti definiti a 1.1.3.6 e 1.7.1.4 come pure ai capitoli 3.3, 3.4 o 3.5; ovvero
c) che non eseguono, a titolo di attività principale o accessoria, spedizioni, trasporti di merci pericolose o operazioni di imballaggio, di riempimento, di carico o di scarico connesse a tali trasporti, ma che eseguono occasionalmente spedizioni, trasporti nazionali di merci pericolose, o operazioni di imballaggio, di riempimento, di carico o di scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi.”
E’ opportuno far notare che, al momento, l’Italia non ha sottoscritto l’accordo in questione. Per approfondimenti in merito, leggi qui: https://www.dgrtraining.it/normativa/adr-nota-esplicativa-sulla-nomina-del-consulente-adr/?id=375
La nota (specifichiamo che si tratta di una nota esplicativa e che come tale non può derogare da una legge), specifica che tale obbligatorietà varrà, fatte salve tutte quelle circostanze in cui è prevista l’esenzione (o la non obbligatorietà).
Ecco un estratto:
“Il quadro normativo vigente, infatti, prevede il configurarsi di particolari condizioni di trasporto in concomitanza delle quali i soggetti assoggettabili all’obbligo di nomina del consulente per la sicurezza possono essere esentati da tale onere.
Il punto 1.8.3.2 dell’accordo ADR prevede che la nomina del consulente ADR si possa non applicare alle imprese:
Tenuto conto che le attuali esenzioni in Italia sono disciplinate dal decreto ministeriale 4 luglio 2000 e chiarite dalla relativa circolare 14 novembre 2000, n. A26, le stesse esenzioni si applicano agli speditori che si trovano nelle medesime condizioni operative. Anche nelle condizioni di non obbligatorietà dalla nomina del consulente per la sicurezza, comunque, gli operatori coinvolti dovranno ottemperare alle prescrizioni sancite dall’accordo.”
Occorre sottolineare che le esenzioni previste dall’ADR al par. 1.8.3 possono essere applicate, come dice l’ADR stesso, solo con decisioni delle Autorità Competenti di ciascun Stato membro. La nota esplicativa di cui sopra, sostiene quindi che le esenzioni disciplinate dal D.M. 4 luglio 2000 e chiarite dalla Circolare n. A26 del 14 novembre 2000 (esenzioni dalla nomina per operazioni di trasporto, carico e scarico), si possano applicare anche agli Speditori, che quindi sarebbero esenti dall’obbligo di nomina del Consulente.
Tuttavia, ci sembra opportuno chiarire alcuni punti:
Inoltre “la circolare ministeriale, interpretativa di una disposizione di legge, è, in linea di principio, un atto interno finalizzato ad indirizzare uniformemente l’azione degli organi amministrativi, privo di effetti esterni”(Consiglio di Stato, sez. III, 26 ottobre 2016 n. 4478); infatti “Le “circolari interpretative” sono un atto interno alla pubblica amministrazione che si risolvono in un mero ausilio interpretativo e non esplicano alcune effetto vincolante non solo per il giudice penale ma anche per gli stessi destinatari perché non possono comunque porsi in contrasto con l’evidenza del fatto normativo” (Cass. Pen. sez III, sentenza 17.05.2012, n. 19930)
L’ADR è un Accordo transnazionale, nasce da una Direttiva UE e viene recepito con Decreto Ministeriale. È facile comprendere quindi che una Circolare interpretativa non può modificare norme superiori indicando una esenzione che non è prevista dal dispositivo di legge stesso.
In base a quanto sopra, in attesa di disposizioni normative aventi valore di legge, che modifichino o integrino i precedenti Decreti, un’azienda che effettua attività anche solo saltuaria di “spedizione” o “imballaggio” di merce pericolosa, a nostro avviso deve nominare il Consulente ADR.
La IATA ha pubblicato il primo Addendum alla 64a edizione del manuale IATA DGR, in vigore a partire dal 1° gennaio 2023.
Si evidenzia, in particolare, la creazione di un periodo transitorio di tre mesi durante il quale sarà ancora possibile usare l‘UN 1169 Extracts, aromatic, liquid, soppresso nella nuova edizione del manuale.
In allegato, il documento completo. Cliccando su questo link, invece, sarà possibile conoscere tutte le principali novità dell’edizione 2023.
Siamo felici di comunicare che DGR Training è stata ufficialmente riconosciuta da IATA come CBTA Training Center!
Per quanto riguarda il trasporto marittimo, tra le ultime pubblicazioni segnaliamo:
– La Circolare non di serie n. 27/2022 , che ha come argomento la determinazione della massa lorda verificata del contenitore (Verified Gros Mass packed container – VGM) – Abrogazione e sostituzione del modello di comunicazione in allegato 1 alla Circolare S.G. n. 164/2021.
– La Circolare Serie Merci Pericolose: n. 42/2022, relativa al trasporto di carichi solidi alla rinfusa non elencati nel Codice IMSBC – Sezione 1.3. – Abrogazione e sostituzione Modello in allegato 1 alla Circolare Serie Merci pericolose n. 39/2021.
– La Circolare Serie Merci Pericolose: n. 43/2022 relativa alle procedure di campionamento, test e controllo del contenuto di umidità di carichi solidi alla rinfusa e alla procedura per l’ammissione al trasporto marittimo di fanghi di dragaggio con umidità superiore al TML. – Abrogazione e sostituzione Modelli in allegato 1 e 5 alla Circolare Serie Merci pericolose n. 40/2022.
Lo scorso 24 ottobre è stata pubblicata la Direttiva (UE) 2022/1999 (in allegato), che sostituisce la precedente 95/50/CE, e si applica ai controlli che gli Stati membri esercitano sui trasporti su strada di «merci pericolose effettuati per mezzo di veicoli che circolano nel loro territorio o che vi entrano in provenienza da un paese terzo», mentre non riguarda i trasporti effettuati da veicoli che appartengono alle forze armate.
Nella Direttiva, vengono confermati:
– la “lista di controllo” in 34 punti (prevista dall’Allegato I), che deve essere consegnata al conducente del veicolo in caso di esito positivo della verifica;
– gli “orientamenti” in materia di infrazioni basati su 3 categorie di rischio;
– il modello di formulario normalizzato per la stesura delle relazioni da parte degli Stati membri.
Segnaliamo, inoltre:
Ricordiamo, infine, che dal 1° gennaio 2023 anche gli “speditori”, come definiti da ADR (ovvero le imprese che spediscono le merci per proprio conto o per conto terzi), devono obbligatoriamente nominare il Consulente ADR. Leggi di più in merito seguendo questo link.