L’Accordo Multilaterale M372, promosso dall’Italia il 3 luglio e sottoscritto dalla Germania il 13 luglio, introduce una deroga alle norme ADR per il trasporto di rame e sue leghe. La deroga è valida fino al 31 agosto 2028 nei Paesi firmatari.
Materiali interessati:
- Rame con superficie specifica superiore a 0,67 mm²/mg.
- Leghe metalliche con almeno il 2,5% di rame (stesso limite di superficie specifica).
- Granulometria indicativa: circa 1 mm.
Condizioni generali per la deroga:
- I materiali non devono rientrare in altre classi di pericolo ADR oltre alla Classe 9.
- È obbligatorio evitare la dispersione di polveri e il contatto con l’acqua.
- A bordo del mezzo deve esserci una copia dell’accordo M372 da esibire ai controlli.
Requisiti per il trasporto:
- I colli (imballaggi, IBC, grandi imballaggi) devono seguire le norme generali ADR (Cap. 4.1), essere ermetici alle polveri e impermeabili all’acqua (o dotati di sacco interno protettivo).
- Alla rinfusa: occorre utilizzare veicoli o container chiusi o telonati (codici VC1 o VC2).
In allegato, il testo dell’Accordo Multilaterale