ADR – Direttiva (UE) 2022/1999 e altre novità

Data: 16 novembre 2022

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Lo scorso 24 ottobre è stata pubblicata la Direttiva (UE) 2022/1999 (in allegato), che sostituisce la precedente 95/50/CE, e si applica ai controlli che gli Stati membri esercitano sui trasporti su strada di «merci pericolose effettuati per mezzo di veicoli che circolano nel loro territorio o che vi entrano in provenienza da un paese terzo», mentre non riguarda i trasporti effettuati da veicoli che appartengono alle forze armate.

Nella Direttiva, vengono confermati:
– la “lista di controllo” in 34 punti (prevista dall’Allegato I), che deve essere consegnata al conducente del veicolo in caso di esito positivo della verifica;
– gli “orientamenti” in materia di infrazioni basati su 3 categorie di rischio;
– il modello di formulario normalizzato per la stesura delle relazioni da parte degli Stati membri.

Segnaliamo, inoltre:

  • La pubblicazione della “Guideline for the determination of the first date of registration” (in allegato), utile per determinare la prima data d’immatricolazione dei veicoli stradali adibiti al trasporto di merci pericolose (o la data di entrata in servizio, se l’immatricolazione non è obbligatoria), in relazione all’applicazione del Capitolo 9.2 ADR.
  • La ratifica da parte dell’Uganda dell’Accordo ADR (in vigore a partire dal 23/09/2022).

Ricordiamo, infine, che dal 1° gennaio 2023 anche gli “speditori”, come definiti da ADR (ovvero le imprese che spediscono le merci per proprio conto o per conto terzi), devono obbligatoriamente nominare il Consulente ADR. Leggi di più in merito seguendo questo link.