ADR – Italia firma l’ Accordo Multilaterale M287

Data: 07.07.2016

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7 luglio 2016 – ADR – L’Italia ha firmato l’Accordo Multilaterale M287.

L’Accordo Multilaterale M287 ricalca il precedente Accordo M222 scaduto il 1 agosto 2015 relativo ai trasporti di taluni rifiuti contenenti merci pericolose.

In aggiunta a quanto previsto dal precedente M222, potranno essere applicate anche le seguenti ulteriori deroghe:

In deroga alla Disposizione speciale 663, l’UN 3509 IMBALLAGGI, SCARTATI, VUOTI, NON RIPULITI, possono contenere residui che rimangono nella confezione dopo adeguato scarico e che non possono essere rimossi senza grande sforzo.
Il trasporto alla rinfusa del numero ONU 3509 IMBALLAGGI, SCARTATI, VUOTI, NON RIPULITI, può essere effettuato secondo i codici BK1 o VC1 invece di BK2 o VC2, a condizione che tutte le altre condizioni restino le stesse. In nessun caso è richiesto il marchio di materia pericolosa per l’ambiente.
la Disposizione transitoria 1.6.1.30 relativa all’etichette e marcature non conformi all’ADR edizione 2015 si applica senza limiti di tempo.
Contrariamente a quanto previsto dal precedente M222, invece è stata eliminata la deroga relativa ai rifiuti identificati come UN 3175 “Solidi contenenti liquidi infiammabili”.

L’accordo è valido fino al 1 agosto 2020 per i trasporti nazionali e per i trasporti internazionali diretti in uno degli altri paesi che hanno sottoscritto l’accordo multilaterale M287.