ADR – Nuova Classificazione PIOMBO – Regolamento Delegato (UE) 2024/197 (XXI ATP – CLP)

Data: 1 settembre 2025

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Il 1° settembre 2025, il Regolamento Delegato (UE) 2024/197, noto come XXI ATP del Regolamento CLP, è diventato obbligatorio. Questo aggiornamento introduce nuove classificazioni per alcune sostanze, tra cui il piombo.
La classificazione del piombo subisce una modifica significativa, così articolata:

Polvere di piombo (diametro delle particelle < 1 mm)
Piombo in forma massiva (diametro delle particelle ≥ 1 mm)

In base al nuovo regolamento, il piombo in forma massiva viene classificato come pericoloso per l’ambiente acquatico, con la dicitura H410 (tossicità cronica di categoria 1 per l’ambiente acquatico). Dato che l’ADR prende in considerazione questa categoria di pericolo (oltre alla tossicità acuta di categoria 1, H400 e cronica di categoria 2, H411), a partire dal 1° settembre 2025, il piombo in forma massiva deve essere spedito come UN 3077 MATERIA PERICOLOSA PER L’AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S.

Si segnala che l’Italia ha proposto, l’8 Agosto 2025,  l’Accordo Multilaterale 366 che trovate in allegato.
Tale Accordo in deroga, però, non è ancora applicabile e pertanto, al momento, il piombo e le sue leghe dovranno essere spediti come UN 3077, e sono quindi soggetti alle norme ADR.