Data: 1 settembre 2025
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Il 1° settembre 2025, il Regolamento Delegato (UE) 2024/197, noto come XXI ATP del Regolamento CLP, è diventato obbligatorio. Questo aggiornamento introduce nuove classificazioni per alcune sostanze, tra cui il piombo.
La classificazione del piombo subisce una modifica significativa, così articolata:
– Polvere di piombo (diametro delle particelle < 1 mm)
– Piombo in forma massiva (diametro delle particelle ≥ 1 mm)
In base al nuovo regolamento, il piombo in forma massiva viene classificato come pericoloso per l’ambiente acquatico, con la dicitura H410 (tossicità cronica di categoria 1 per l’ambiente acquatico). Dato che l’ADR prende in considerazione questa categoria di pericolo (oltre alla tossicità acuta di categoria 1, H400 e cronica di categoria 2, H411), a partire dal 1° settembre 2025, il piombo in forma massiva deve essere spedito come UN 3077 MATERIA PERICOLOSA PER L’AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S.