Data: 05 agosto 2024
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L’esecutivo europeo ha recentemente concesso ulteriori deroghe nazionali, che tengono conto delle specificità locali e delle condizioni particolari dei singoli territori, alle norme armonizzate sul trasporto interno di merci pericolose su strada, per ferrovia e vie navigabili interne (secondo le disposizioni ADR, RID e ADN).
Vari Stati membri hanno fatto richiesta di modificare le deroghe autorizzate in conformità delle condizioni stabilite dalla normativa UE (all’art. 6, par. 2 e 4 della direttiva 2008/68/CE) e la Commissione ha ritenuto opportuno autorizzare le relative deroghe. Qui la DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/1762 della Commissione del 5 giugno 2024.
Le deroghe autorizzate, però, non riguardano l’Italia: il nostro Paese, infatti, non ha richiesto alcuna deroga rispetto alle norme stabilite dalla direttiva 2008/68/CE per il trasporto di merci pericolose.