E’ stato pubblicato il Decreto 9 aprile 2018 (GU Serie Generale n.93 del 21-04-2018), relativo all’approvazione delle linee guida applicative per la determinazione della «massa lorda verificata del contenitore» (Verified Gross Mass Packed Container – VGM) (Decreto n. 367/2018).

 

Qui è possibile consultare il documento.

Il 28 marzo 2018, l’Italia ha firmato l’accordo multilaterale M310, che riguarda  il trasporto di UN2672,  Soluzione di ammoniaca, in IBC rigidi o compositi. Tale accordo sostituisce il precedente M256, scaduto lo scorso 31 gennaio.

 

Il nuovo accordo, già firmato anche da Regno Unito ed Irlanda, scadrà il 31 gennaio 2022, e prevede che, in deroga ai limiti previsti dal cap. 4.1.1.10 dell’ADR, le soluzioni acquose di ammoniaca fino al 35% possano essere trasportate in IBC del tipo 31H1, 31H2 e 31HZ1.

 

Qui è possibile consultare l’accordo.

Etichette di pericolo – importanti novità.

 

La IATA ha pubblicato una guida che riguarda le etichette di pericolo, specificando che lo spessore della linea interna sulle etichette non ha alcun rapporto con la sicurezza. Le novità sullo spessore interno (obbligatorio di 2mm), che erano state recentemente introdotte (nella 56° edizione del manuale IATA, con un periodo di transizione di due anni) e rese obbligatorie nella 59° edizione (al paragrafo 7.2.2.3.2), saranno quindi formalmente eliminate nelle edizioni 2019 dei manuali ICAO TI e IATA DGR (60° edizione).

 

La IATA  specifica inoltre che, fino a quando le disposizioni del paragrafo 7.2.2.3.2 (a) non saranno formalmente modificate, l’accettazione delle merci pericolose non dovrebbe considerare il controllo dello spessore della linea, in quanto esso può essere considerato come una “variazione minore” in conformità alla nota 2 al punto 7.2.2.3. .1, per cui anche le etichette con linea più sottile possono essere considerate valide fin da ora.

Qui è possibile scaricare il testo integrale della guida.

La IATA ha pubblicato una guida per far chiarezza sulla questione Smart Bag, ossia le “valigie intelligenti” dotate di batterie al litio.

Le “valigie intelligenti”, dotate di sensori Gps per essere rintracciate, sono infatti spesso dotate di batterie agli ioni di litio (Li-ion), per cui si pone il problema riguardante il loro stivaggio. Alcuni modelli, sono dotati anche di un motorino elettrico che consente di seguire il proprietario o altri sistemi che, per funzionare, richiedono l’energia fornita dai power bank incorporati.

 

Qui è possibile scaricare la guida.

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Europea L42 del 15 febbraio 2018, la  DIRETTIVA (UE) 2018/217 DELLA COMMISSIONE EUROPEA del 31 gennaio 2018 che modifica la direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose.

La modifica è volta a recepire, anche per i trasporti nazionali, gli emendamenti all’edizione 2017 dell’ADR che sono entrati in vigore il 3 gennaio 2018.

La nuova Direttiva entra in vigore il 7 marzo 2018, e gli Stati membri devono conformarsi alla Direttiva entro il 3 luglio 2018.

L’OTIF (Organizzazione intergovernativa per il trasporto internazionale per ferrovia) ha pubblicato una lista di correzioni all’edizione originale inglese del manuale RID 2017. Qui è possibile consultare il documento.

 

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite, tramite la nota C.N.8.2018.TREATIES-XI.B.14 del 15 gennaio 2018, ha comunicato che lo stato di San Marino è divenuto Parte Contraente dell’ADR.

L’ADR entrerà in vigore nello stato di San Marino a partire dal 15 febbraio 2018.

Una nuova disciplina e una semplificazione normativa del settore relativo alle omologazioni e agli imballaggi nel trasporto internazionale di merci pericolose sono state approvate tramite DECRETO MINISTERIALE N. 586 DEL 21 DICEMBRE 2017, pubblicato in G.U. del 16 gennaio 2018, con particolare riguardo a:

La Direzione Generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie ha pubblicato sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la Circolare n. 59 del 23 novembre 2017 “Rafforzamento del presidio della sicurezza in materia di trasporto per ferrovia di merci pericolose per i gas della Classe 2 e per le materie presentate al trasporto allo stato liquido delle Classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 e 9, in carri-cisterna, cisterne mobili, container-cisterna o casse mobili cisterna (tank-container)”.

 

 

La circolare fornisce indicazioni di carattere operativo a tutti i soggetti che, ai sensi del capitolo 1.4 del RID, hanno responsabilità nel trasporto ferroviario dei gas della Classe 2 e delle materie presentate al trasporto allo stato liquido delle Classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 e 9, in carri-cisterna, cisterne mobili, container-cisterna o casse mobili cisterna (tank-container).

 

 

Nell’Allegato I, vengono messe a disposizione degli operatori dettagliate check-list per i controlli sulle cisterne in questione, in modo da facilitare il rilevamento delle eventuali anomalie e le conseguenti azioni da attuare.
Nell’Allegato II viene invece riportato un elenco (non esaustivo) delle 3 categorie di rischio alle quali assegnare le infrazioni all’ADR secondo quanto previsto dall’Allegato 2 alla Direttiva 2004/112/CE.

Con l’entrata in vigore, il 3 gennaio 2018, dall’annesso 3 al doc. ECE/TRANS/WP.15/237 del 2 febbrario 2017, sono state modificate alcune parti dell’ADR 2017.

Qui è possibile consultare il documento.