Il 6 aprile è stata pubblicata la Circolare Ministeriale n. 11880 (in allegato), relativa agli “Esami per i consulenti alla sicurezza per trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia e per via navigabile – D.D. 29 dicembre 2010 (modifiche D.D 04.03.2021). Chiarimenti.”
La Circolare chiarisce che la data di entrata in vigore delle disposizioni introdotte dal D.D. 4 marzo 2021, (che modifica il D.D. 29 dicembre 2010), fissata al primo maggio 2021, è da intendersi riferita alla data di presentazione della domanda di esame.
Per questo motivo, le sessioni di esame già programmate sulla base delle domande pervenute entro la suddetta data, saranno espletate secondo le disposizioni comprese nella normativa precedente. Ricordiamo che l’ammissione all’esame è comunque subordinata alla consegna (in originale), delle ricevute di pagamento dei diritti. Inoltre, alla domanda d’esame (presentata tramite PEC), dovrà essere allegata, oltre alla ricevuta dell’assolvimento dell’imposta di bollo, effettuato mediante versamento sul conto corrente postale 4028, anche la copia delle ricevute di pagamento dei diritti dovuti (sia la domanda di esame sia la richiesta del certificato devono infatti essere in regola con l’assolvimento dell’imposta di bollo).
In allegato, la Circolare.
Segnaliamo che l’Italia, il 23 marzo, ha sottoscritto i seguenti Accordi Multilaterali:
Precisazione sull’accordo M333:
I certificati del Conducente CFP(Patentino ADR), in forma cartacea, con l’introduzione del Manuale ADR 2021 che sopprime il paragrafo 1.6.1.36, di fatto hanno cessato la loro validità il 31/12/2020.
Tuttavia, per la circolazione sul territorio nazionale, possiamo avere questi casi:
Per la circolazione all’estero (valido solo per i Paesi firmatari degli accordi multilaterali) possiamo avere questi casi:
In allegato, i documenti relativi agli accordi.
L‘ICAO ha emesso il secondo addendum all’edizione 2021-2022 delle Istruzioni Tecniche, in vigore dal 23 febbraio. Tramite questo addendum, l’ICAO modifica la disposizione speciale A220, per adeguarla anche ai farmaci utilizzati nella lotta al COVID-19 e non solo ai vaccini e ha, inoltre, aggiunto questa frase:
“This same package configuration, when consigned without the COVID-19 pharmaceutical for the purpose of use or reuse, is also not subject to the marking and documentation requirements of Section II of Packing Instruction 967 or 970, as applicable, provided prior arrangements have been made with the operator.”
La IATA ha emesso il secondo addendum alla 62° edizione del manuale IATA, basandosi sull’addendum ICAO all’edizione 2021-2022 delle Istruzioni Tecniche. Tramite questo addendum, si modifica la disposizione speciale A220, per adeguarla anche ai farmaci utilizzati nella lotta al COVID-19 e non solo ai vaccini COVID-19. L’A220 ha esteso l’esenzione all’applicazione del marchio per le batterie al litio (e di conseguenza della dichiarazione in AWB), già prevista per i vaccini in seguito alla pubblicazione di un primo addendum, anche per i farmaci COVID-19 che sono accompagnati da data logger contenenti batterie al litio e / o dispositivi di tracciamento del carico al momento della spedizione.
Sono state inoltre apportate modifiche ad alcune Operator Variations.
La IATA ha pubblicato la terza edizione del documento “Guidance for Vaccine and Pharmaceutical Logistics and Distribution” (Guida per la logistica e la distribuzione dei vaccini e dei farmaci).
È possibile scaricare il documento qui: https://www.iata.org/en/programs/cargo/ e ricevere un avviso in caso di aggiornamenti.
Questo documento fornisce una serie di considerazioni per l’industria del trasporto aereo, il governo e le autorità su come continuare a prepararsi al meglio per il trasporto e la distribuzione dei vaccini.
Questo documento sarà soggetto a revisioni periodiche man mano che ulteriori informazioni e migliori pratiche saranno rese disponibili dalle varie parti interessate.
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 34 del 10 febbraio 2021 il Decreto 13 gennaio 2021 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in merito al “Recepimento della direttiva (UE) 2020/1833 della Commissione, che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolo.”
Tale Decreto stabilisce che, a partire dal 1° luglio 2021, i trasporti nazionali, stradali, ferroviari e per vie di navigazione interna, di merci pericolose dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nelle edizioni 2021 delle normative.
Rivediamo sinteticamente le novità presenti nella nuova edizione:
Scarica il Decreto in allegato.
Proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida/rinnovo delle stesse:
– Per il territorio Nazionale, per i patentini ADR e i certificati consulente ADR in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, la scadenza è prorogata al 29 luglio 2021. Per la circolazione al di fuori dell’Italia (grazie alla sottoscrizione dell’accordo M330): per i certificati in scadenza tra il 1° marzo 2020 e il 1° febbraio 2021, la scadenza è prorogata al 28 febbraio 2021. Consulta la Circolare in allegato.
Capitaneria di Porto – Nuove Circolari Serie Merci Pericolose n. 40/2022 ( Procedure di campionamento, test e controllo del contenuto di umidità di carichi solidi alla rinfusa – Procedura per l’ammissione al trasporto marittimo di fanghi di dragaggio con umidità superiore al TML.) e n. 41/2022 (imbarco/ sbarco merci fumigate caricate alla rinfusa) in allegato.
L’MSC ha tra i suoi compiti principali quello di convalidare gli emendamenti dei Codici tecnici per la Sicurezza della Navigazione. Il comitato ha deciso in merito di posticipare di sei mesi l’entrata in vigore dell’edizione 40-20 del Codice IMDG, per cui avremo l’Applicazione volontaria del Codice IMDG dal 1° gennaio 2021 (ricordiamo che spetta all’Autorità Competente, nel nostro caso il Comando Generale delle Capitanerie di Porto, la decisione di applicare volontariamente gli emendamenti) e l’applicazione obbligatoria del Codice IMDG dal 1° giugno 2022.