Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – direzione generale del Nord-Ovest, ha pubblicato il nuovo calendario per l’esame da consulente ADR, aggiungendo che “GLI ESAMI DI CONSULENTE PER LA SICUREZZA DEI TRASPORTI DI MERCI PERICOLOSE PREVISTI PER IL 12/11/2020, IL 17/11/2020 ED IL 19/11/2020 PRESSO LA COMMISSIONE N.1- LOMBARDIA SONO MOMENTANEAMENTE SOSPESI”.
Ecco qui il calendario delle nuove date.
Ricordiamo, inoltre, che il 3 novembre 2020 l’Italia ha firmato l’accordo Multilaterale M330 (in allegato), che riguarda i certificati di formazione dei conducenti (patentino ADR), in accordo al paragrafo 8.2.2.8.2 del manuale ADR, e i certificati dei consulenti per la sicurezza
ADR/RID/ADN: per i certificati in scadenza tra il 1° marzo 2020 ed il 1° febbraio 2021, la scadenza è stata prorogata al 28 febbraio 2021.
In seguito alla pubblicazione dell’addendum ICAO all’edizione 2021-2022 del manuale Technical Instructions, IATA ha pubblicato un addendum al manuale 2021 (62° edizione), entrato in vigore il 1° gennaio 2021.
L’addendum ICAO, ripreso dalla IATA, include:
- L’aggiunta della possibilità per gli operatori di trasportare a bordo di un aeromobile disinfettanti per le mani a base di alcol e prodotti per la pulizia destinati all’igiene dei passeggeri (DGR 2.5);
- I vaccini COVID-19 contenenti organismi e micro organismi OGM (DGR 3.9.2.5) sono esentati dalle regolamentazioni DGR; e
- L’aggiunta della Special Provision A220, dedicata all’esenzione, per i colli contenenti vaccini COVID-19 accompagnati da data logger e / o dispositivi di localizzazione del carico (cargo tracker), dalla necessità di recare il marchio della batteria al litio.
Inoltre, l’addendum IATA include correzioni e modifiche relative ad alcune State e Operator Variations.
In allegato, i documenti.
Ricordiamo che, in merito ai certificati di formazione per il trasporto aereo di merce pericolosa scaduti nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 31 ottobre 2020, la N.I. 008-2020 dell’ENAC concede la proroga di quattro mesi.
Chi, ad esempio, avesse il proprio certificato con scadenza nel settembre 2020, può fare il corso d’aggiornamento, senza perdere la scadenza, entro gennaio 2021.
Tuttavia, la proroga di 4 mesi è solo per alcune categorie.
Per gli operatori soggetti al Reg. AIR-OPS, appartenenti alle catt. 6, 7, 8, 9, 10 e 11, infatti, la proroga di 4 mesi non può estendersi oltre il 23 novembre 2020.
Ovvero, se un appartenente a queste categorie avesse il certificato in scadenza nel settembre 2020, non potrebbe rifare il corso entro gennaio 2021, ma solo entro il 23 novembre 2020. Oltre questa data, dovrebbe quindi rifare il corso base.
Il 3 novembre l’Italia ha firmato l’accordo Multilaterale M330, che riguarda i certificati di formazione dei conducenti (patentino ADR), in accordo al paragrafo 8.2.2.8.2 del manuale ADR, e i certificati dei consulenti per la sicurezza (ADR 1.8.3.7), prorogando il tutto all’1.3.2021.
Inoltre, l’Italia ha firmato l’accordo Multilaterale M329, riguardante deroghe all’applicazione di alcune norme in accordo al par. 1.45.1. ADR per il trasporto di rifiuti contenenti alcune merci pericolose.
In allegato, entrambi i documenti.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 agosto 2020, il Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101, in un’ottica di radioprotezione, stabilisce le “norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti”.
Tale Decreto, entrato in vigore il 28 agosto (e il cui recepimento avviene con diversi anni di ritardo), è composto da 245 articoli e 34 allegati tecnici e rappresenta una profonda innovazione in questo campo, diventando a tutti gli effetti un testo unico sulla materia.
Recependo la Direttiva Europea 2013/59/EURATOM, che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom, il Decreto rinnova la normativa in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge del 4 ottobre 2019, n. 117.
Vediamo alcuni aspetti di questa nuova normativa legati al trasporto:
In particolare, al comma 3 dell’articolo 43 si parla delle responsabilità dello speditore e, al comma 4, di quelle del vettore.
Quest’ultimo, deve essere autorizzato secondo le proprie specialità modali, per conto proprio e/o conto terzi, dopo istruttoria tecnica e verifica dei requisiti soggettivi, dell’idoneità finanziaria, dell’idoneità tecnica dei singoli mezzi utilizzati e delle garanzie prestate. Le responsabilità dei singoli attori coinvolti nel processo di spedizione non sono in alcun modo delegabili.
La richiesta autorizzativa deve essere legata ai numeri UN stabiliti dall’ADR. Inoltre, le spedizioni di materiale radioattivo dovranno utilizzare un sistema informatico (con regole simili al vecchio SISTRI).
In allegato, il testo del Decreto.
La IATA ha reso note le principali novità che saranno presenti nella 62a edizione del manuale IATA DGR, in vigore dal 1° gennaio 2021.
Tra le novità più importanti, segnaliamo:
- La modifica dei requisiti di formazione
- La modifica di alcune disposizioni per i passeggeri
- La modifica dei criteri di classificazione per i rifiuti infettivi e le sostanze corrosive
- L’aggiunta di nuovi numeri UN
- La modifica di alcune Special Provision e l’introduzione di altre nuove
- La modifica di diverse Packing Instructions
- La revisione di alcuni paragrafi della Sezione 6 (omologazioni)
- La revisione delle misure del marchio delle batterie al litio
- La revisione della frase da mettere in AWB quando la merce è accompagnata da Shipper’s declaration
- L’obbligatorietà di includere le merci pericolose nel processo di valutazione dei rischi
- La revisione di alcuni paragrafi del la Sezione 10 – Radioattivi
- La modifica di alcune Appendici con aggiornamenti
In allegato, è possibile scaricare il testo completo in inglese e la sua traduzione in italiano.
Ricordiamo che DGR Training, in quanto Rivenditore Ufficiale IATA, vi permette di acquistare questo e tutti i nuovi manuali IATA.
E’ stata pubblicata il 1° Settembre sulla Gazzetta Europea (G.U.U.E n. L. 284 del 1.9.2020) la DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) DELLA COMMISSIONE 2020/1241 del 28 agosto 2020, che autorizza gli Stati membri ad adottare deroghe a norma della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al trasporto interno di merci pericolose. L’Italia non fa parte degli Stati che hanno pubblicato variazioni. In allegato è possibile scarica il testo.
Pubblicata la Circolare Prot. n. 22916 del 27 agosto 2020, relativa alla Proroga dei termini di validità dei Certificati e delle abilitazioni.
Questa Circolare Sostituisce la Circ. 13.8.2020 prot. 22208, a seguito della Decisione della Commissione UE 2020/1219 del 20.8.2020, e modifica la Circ. 28.8.2020 prot. 22997.
Si segnala, in particolare per la scadenze relative alla formazione ADR, che:
- Gli attestati dei corsi per il conseguimento o per il rinnovo dei certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020 e quindi, fino al 29 ottobre 2020);
- Mentre, per i certificati di formazione dei conducenti di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose (ADR) possiamo avere tre casi:
caso 1) se gli attestati scadono tra il 31 gennaio 2020 e il 29 febbraio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020 e quindi, fino al 29 ottobre 2020);
caso 2) se gli attestati scadono tra il 1° marzo 2020 ed il 1° novembre 2020, conservano la loro validità fino al 30 novembre 2020, ai sensi dell’Accordo Multilaterale ADR M324 relativo all’ambito dei trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti dell’ADR che lo hanno sottoscritto. In tal caso, i documenti sono rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari dimostrano di aver frequentato un corso di aggiornamento ai sensi dell’8.2.2.5 ADR e hanno superato l’esame di cui all’8.2.2.7 prima del 1° dicembre 2020;
caso 3) se gli attestati scadono tra il 1° marzo 2020 ed il 31 luglio 2020, al di fuori dell’ambito di applicazione dell’Accordo M324, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l. 18/2020 e quindi, fino al 29 ottobre 2020);
- Per gli attestati di formazione dei Consulenti per il trasporto di merci pericolose, abbiamo:
caso a) se gli attestati scadono tra il 31 gennaio 2020 e il 29 febbraio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020 e quindi, fino al 29 ottobre 2020);
caso b) se gli attestati scadono tra il 1° marzo 2020 ed il 1° novembre 2020, conservano la loro validità fino a 30 novembre 2020, ai sensi dell’Accordo Multilaterale ADR M324 relativo all’ambito dei trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti dell’ADR che lo hanno sottoscritto. In tal caso, i documenti sono rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari hanno superato l’esame di cui all’1.8.3.16.2 ADR prima del 1° dicembre 2020;
caso c) se gli attestati scadono tra il 1° marzo 2020 ed il 31 luglio 2020, al di fuori dell’ambito di applicazione dell’Accordo M324, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020 e quindi, fino al 29 ottobre 2020).
In allegato il pdf scaricabile.
ADR – Segnaliamo la pubblicazione della Circolare Prot. n° 4042 del 23 giugno 2020 – DPCM 11 giugno 2020. Riguardante il riavvio dei corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica ai sensi della direttiva 2003/59/CE, e dei corsi ADR. In allegato la Circolare.
ADR – E’ stata pubblicata la Circolare Prot. n° 17098 del 19 giugno 2020, riguardante la modifica delle approvazioni di tipo delle cisterne destinate al trasporto di merci pericolose su strada (escluse quelle ricadenti nel campo di applicazione del D.Lgs. 78/2012) – “Aggiornamento dell’approvazione” (Articolo 6 comma 1 del DD 26.11.2006 come modificato dal DD 7.7.2009).
In Allegato la Circolare.