La IATA ha pubblicato il primo addendum all’edizione 66 del manuale IATA DGR 2025. In allegato, il pdf scaricabile.
Le principali modifiche riguardano:
Infine, sono state aggiornate:
Ricordiamo che è fondamentale rimanere aggiornati su queste modifiche apportate alla normativa per garantire la conformità delle spedizioni.
Il 19 marzo 2025, sulla Gazzetta Ufficiale n. 65, è stato pubblicato il Decreto del 13 febbraio 2025, che recepisce a livello nazionale l’aggiornamento delle edizioni 2025 di ADR, RID e ADN. Tale aggiornamento è stato disposto dalla Direttiva 2025/149/UE sul trasporto di merci pericolose, pubblicata sulla Gazzetta Europea il 24 gennaio 2025.
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sono state ufficializzate le modifiche all’articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35. Questo permette l’applicazione delle disposizioni dell’ADR 2025 a partire dal 1 gennaio 2025, sebbene queste diventeranno obbligatorie solo dal 1 luglio 2025.
In allegato, le disposizioni riguardanti le batterie e i veicoli, nonché le novità generali della nuova edizione (ne avevamo già parlato qui).
ADR- Il 3 dicembre San Marino ha firmato:
Entrambi gli accordi sono consultabili e scaricabili in allegato.
Sul sito dell’OTIF è stato pubblicato, ed è disponibile gratuitamente, il manuale RID 2025 (trasporto ferroviario merci pericolose). Per consultare e scaricare in PDF il manuale (in inglese), basta cliccare qui.
Dal 1° gennaio 2025 entra in vigore, dapprima su adesione volontaria, poi, dal 1° luglio 2025, obbligatoria, l’ADR 2025.
Nel documento in allegato troverete le principali novità, tra cui l’introduzione di nuovi numeri UN (segnaliamo, in particolare, quelli relativi alle batterie al sodio e ai nuovi veicoli alimentati da vari tipi di batterie). Importanti novità sono state introdotte anche per quanto riguarda i rifiuti, la documentazione, la marcatura e l’etichettatura (in particolare, anche qui, rispetto alle batterie) e l’introduzione di nuove disposizioni speciali.
In allegato trovate anche il file Draft amendments to annexes A and B of ADR, in inglese.
La IATA ha reso note le principali novità che troveremo nella 66a edizione del manuale IATA DGR, in vigore a partire dal 1° gennaio 2025.
Importanti e significative novità riguardano, ad esempio, l’introduzione di nuovi numeri UN e la modifica delle disposizioni per alcuni tipi di batterie e veicoli.
Consulta il PDF in allegato per conoscerle tutte (in italiano)!
Troverai anche il file originale rilasciato da IATA (eng).
L’esecutivo europeo ha recentemente concesso ulteriori deroghe nazionali, che tengono conto delle specificità locali e delle condizioni particolari dei singoli territori, alle norme armonizzate sul trasporto interno di merci pericolose su strada, per ferrovia e vie navigabili interne (secondo le disposizioni ADR, RID e ADN).
Vari Stati membri hanno fatto richiesta di modificare le deroghe autorizzate in conformità delle condizioni stabilite dalla normativa UE (all’art. 6, par. 2 e 4 della direttiva 2008/68/CE) e la Commissione ha ritenuto opportuno autorizzare le relative deroghe. Qui la DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/1762 della Commissione del 5 giugno 2024.
Le deroghe autorizzate, però, non riguardano l’Italia: il nostro Paese, infatti, non ha richiesto alcuna deroga rispetto alle norme stabilite dalla direttiva 2008/68/CE per il trasporto di merci pericolose.
Il 4 luglio 2024 l’Italia ha firmato l’Accordo M359, riguardante la marcatura delle bombole non omologate UN che trasportano UN 1001 acetilene disciolto e UN 3374 acetilene, senza solventi. In allegato, il documento
Il 26 giugno, l’Italia ha sottoscritto l’accordo multilaterale RID 2/2024. Tale Accordo Multilaterale, proposto dalla Francia lo scorso 3 maggio, ammette, a determinate condizioni, l’uso delle bombole di acetilene a pressione, fabbricate prima del 1° luglio 2023 e non marcate in conformità con le disposizioni RID. Validità dell’Accordo: 1° gennaio 2027.
Per rimanere in tema Francia, quest’ultima ha firmato l’accordo multilaterale RID 1/2024, sottoscritto anche da Germania e Repubblica Ceca, che prevede una deroga a quanto previsto nella Tabella A del capitolo 3.2 del RID, in virtù della quale i rifiuti costituiti da oggetti e materiali contaminati da amianto libero (UN 2212 e UN 2590), non fissato o immerso in un legante in modo tale che non vi siano emissioni di quantità pericolose di amianto respirabile, possono essere trasportati alla rinfusa secondo le disposizioni VC1 e VC2 (sottosezione 7.3.3.1 del RID), nel rispetto delle prescrizioni dell’Accordo Multilaterale.
Il termine di validità dell’accordo è fissato per la fine del 2024, ma l’Italia, al momento, non ha ancora sottoscritto tale Accordo.
In allegato gli Accordi scaricabili.
Come già stabilito dal Regolamento (EU) 376/2014 (entrato in vigore il 15 novembre 2015), sono previsti due sistemi di segnalazione degli eventi aeronautici significativi: uno è il sistema MOR (Mandatory Occurrence Reporting), che raccoglie le segnalazioni obbligatorie, l’altro il VOR (Voluntary Occurrence Reporting), che raccoglie le segnalazioni volontarie – competenza di ANSV (Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo) – ai fini della prevenzione e di miglioramento della safety.
Ricordiamo che, pertanto, vanno segnalati obbligatoriamente all’ENAC gli eventi (MOR) specificati negli annessi al Reg. (EU) 2015/1018 (ma non ad essi limitati). I soggetti per cui sussiste l’obbligo di tale segnalazione sono riportati invece nell’art. 4 del Reg. (EU) 376/2014.
Dal 1° gennaio 2022 gli eventi MOR devono essere riportati all’ENAC utilizzando esclusivamente il sistema ECCAIRS 2 (detto anche E2); pertanto, il vecchio sistema eE-MOR è stato dismesso, e resta in funzione solo per gli spedizionieri, in attesa della transizione ad E2 prevista anche per loro entro dicembre 2024.
Recentemente, la ITO 2024/01-GEN Ed. 1 del 21 giugno 2024 – Segnalazione Obbligatoria Eventi Aeronautici – Mandatory Occurrence Reporting – fornisce maggiori informazioni sul sistema ECCAIRS 2, nonché le indicazioni operative per il suo corretto utilizzo, incluse le modalità di accredito al sistema.
Possiamo consultare la ITO (Istruzione Tecnico-Operativa) qui.
Segnaliamo in particolare l’Art. 13, ossia quello relativo alle merci pericolose.