La IATA ha pubblicato il primo addendum all’edizione 67 del manuale IATA DGR 2026, in vigore dal 1° gennaio. Nel file, scaricabile in allegato, si trovano correzioni a diversi paragrafi del manuale e, in particolare, vengono citati tre numeri di UN che, erroneamente, non sono stati inseriti nella nuova edizione.
ADR- l’Accordo Multilaterale M366, nato per applicare la deroga al trasporto di leghe metalliche contenenti piombo (la cui classificazione è diventata più stringente) e iniziato dall’Italia lo scorso 8 agosto, è stato sottoscritto non solo da Slovenia (27 agosto), Francia (12 settembre) e Germania (8 ottobre), ma anche dalla Svizzera (15 ottobre), dalla Slovacchia (22 ottobre) e dalla Danimarca (10 novembre). Ricordiamo che tale Accordo è valido fino al 31 agosto 2027.
Per quanto riguarda il trasporto ferroviario, il corrispettivo Accordo Multilaterale RID 3/2025 relativo agli inquinanti contenenti piombo è stato sottoscritto anche dalla Svizzera. Ecco l’elenco dei Paesi che hanno sottoscritto tale Accordo: Italia (29 agosto), Francia (12 settembre), Germania (1 ottobre) e Svizzera (28 ottobre).
L’Italia ha sottoscritto l’Accordo Multilaterale M368 (in allegato) per il trasporto in deroga di alcuni rifiuti pericolosi, in sostituzione del precedente M329, scaduto lo scorso 21 settembre.
Il nuovo Accordo M368, proposto dall’Austria il 12 settembre 2025, mira a garantire continuità alle disposizioni che consentono deroghe e semplificazioni rispetto alle norme ADR, a beneficio dei Paesi sottoscrittori.
Le principali deroghe coperte dall’Accordo includono:
L’M368 presenta alcune modifiche significative rispetto al predecessore M329:
L’Accordo Multilaterale M368 rimarrà valido fino al 20 settembre 2030.
ADR- l’Accordo Multilaterale M366, utile per applicare la deroga al trasporto di leghe metalliche contenenti piombo, la cui classificazione è diventata più stringente lo scorso 1° settembre, è stato sottoscritto dalla Slovenia (12 settembre), dalla Francia (16 settembre) e dalla Germania (9 ottobre).
In allegato, i pdf scaricabili.
Il 18 luglio 2025, il Kirghizistan ha aderito all’ADR. L’Accordo è entrato in vigore il 18 agosto 2025.
Anche i suoi Paesi limitrofi (Kazakistan, Tagikistan e Uzbekistan), sono Parti Contraenti dell’ADR.
Questa nuova adesione semplificherà le operazioni di trasporto di merci pericolose in questa regione e aumenterà ulteriormente la sicurezza nei trasporti.
A partire dal 1° settembre, il 21° aggiornamento ATP del regolamento CLP ha introdotto una nuova classificazione per il piombo (ne avevamo parlato qui) e ha imposto requisiti più stringenti relativi all’etichettatura, al trasporto e alla conformità alla Direttiva grandi rischi.
Per semplificare il trasporto di leghe metalliche contenenti piombo e superare in parte i nuovi vincoli imposti, il Ministero dei Trasporti italiano ha proposto l’Accordo multilaterale M366 (in allegato). Questo accordo offre una deroga alle normative ADR. La sua applicazione, però, era vincolata alla firma di un secondo Paese.
Il 12 settembre, il sito UNECE è stato aggiornato, rendendo noto che la Slovenia ha firmato l’accordo M366. Tale sottoscrizione rende immediatamente applicabile nei Paesi che lo hanno sottoscritto (ossia Italia e Slovenia). L’accordo quindi è valido, al momento, SOLO in Italia e Slovenia ed è applicabile da subito e fino al 31/8/27.
Qui trovate la “explanatory letter”.
Ricordiamo che le leghe metalliche contenenti Piombo sono molte, tra cui, ad esempio, gli Ottoni, il Bronzo speciale, le leghe di Alluminio, le leghe tipografiche e le leghe per le saldature, oltre naturalmente agli accumulatori al Piombo.
Il 1° settembre 2025, il Regolamento Delegato (UE) 2024/197, noto come XXI ATP del Regolamento CLP, è diventato obbligatorio. Questo aggiornamento introduce nuove classificazioni per alcune sostanze, tra cui il piombo.
La classificazione del piombo subisce una modifica significativa, così articolata:
– Polvere di piombo (diametro delle particelle < 1 mm)
– Piombo in forma massiva (diametro delle particelle ≥ 1 mm)
In base al nuovo regolamento, il piombo in forma massiva viene classificato come pericoloso per l’ambiente acquatico, con la dicitura H410 (tossicità cronica di categoria 1 per l’ambiente acquatico). Dato che l’ADR prende in considerazione questa categoria di pericolo (oltre alla tossicità acuta di categoria 1, H400 e cronica di categoria 2, H411), a partire dal 1° settembre 2025, il piombo in forma massiva deve essere spedito come UN 3077 MATERIA PERICOLOSA PER L’AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S.
La IATA ha reso note le principali novità che troveremo nella 67a edizione del manuale IATA DGR, in vigore a partire dal 1° gennaio 2026.
Tra le altre, segnaliamo che sono state apportate le seguenti modifiche:
Consulta il PDF in allegato per conoscerle tutte (in italiano)!
Troverai anche il file originale rilasciato da IATA (eng).
Il Decreto Ministeriale del 18 giugno 2025 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2025) ha anticipato al 1° luglio 2025 l’entrata in vigore in Italia del 42° emendamento al Codice IMDG, adottato con risoluzione MSC.556(108) del 23 maggio 2024 (IMDG 2024)
Questa adozione anticipata, rispetto alla data obbligatoria del 1° gennaio 2026 prevista a livello internazionale, è stata decisa dal gruppo di lavoro italiano merci pericolose. L’obiettivo principale è armonizzare le disposizioni dell’IMDG 2024 con quelle dell’ADR e del RID 2025, in particolare per i nuovi veicoli alimentati a batteria:
Tale armonizzazione permette di superare le discrepanze nella classificazione che avrebbero potuto causare criticità nei trasporti intermodali strada-ferrovia-mare.
In allegato, il Decreto e il file con le PRINCIPALI NOVITA IMDG 2024!
La IATA ha pubblicato il primo addendum all’edizione 66 del manuale IATA DGR 2025. In allegato, il pdf scaricabile.
Le principali modifiche riguardano:
Infine, sono state aggiornate:
Ricordiamo che è fondamentale rimanere aggiornati su queste modifiche apportate alla normativa per garantire la conformità delle spedizioni.