Il portale ufficiale del RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) è stato recentemente aggiornato con nuove FAQ che riguardano, nello specifico, il trasporto in cisterna, l’intermodalità marittima e le procedure di deviazione del carico.
Trasporto in cisterna e specifiche ADR
In conformità al D.Lgs. 35/2010 (recepimento ADR), il trasporto di rifiuti pericolosi in cisterna richiede una compilazione puntuale del FIR:
Trasporto intermodale e tratte marittime
Per quanto concerne i trasporti che prevedono una tratta via mare, il Ministero ha chiarito che il campo “Tratta marittima – Gestore Marittimo” del formulario non deve essere compilato. Tale sospensione resterà valida fino all’emanazione di nuove disposizioni specifiche.
Cambio di destinatario durante il tragitto
In caso di necessità di sostituire il destinatario a trasporto iniziato, le procedure variano in base al supporto utilizzato:
Infine, sono stati pubblicati chiarimenti specifici relativi alle attività di pulizia delle reti fognarie.
In linea con quanto già approfondito nella nostra precedente news riguardo al D.M. 28 novembre 2025 e al nuovo sistema sanzionatorio, segnaliamo un importante aggiornamento operativo. Con la Circolare n. 7988 del 19 marzo 2026, il Ministero dell’Interno ha definito le modalità pratiche con cui gli organi di controllo devono ora documentare e trasmettere le ispezioni su strada.
La principale novità riguarda l’adozione di una “Lista di controllo” in formato PDF editabile, uno strumento digitale che uniforma le verifiche di conformità all’accordo ADR su tutto il territorio nazionale. Questa procedura non coinvolge solo la Polizia Stradale, ma estende standard rigorosi di archiviazione e gestione dei dati anche alle Prefetture e alla Polizia Locale.
Un dettaglio procedurale rilevante riguarda la trasmissione dei dati: le autorità sono ora tenute a inviare mensilmente al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, via PEC, le liste di controllo effettuate. Tali report devono distinguere chiaramente tra i veicoli risultati in regola e quelli che presentano violazioni ai sensi dell’art. 168 del Codice della Strada.
In allegato, oltre al Decreto e alla Circolare, la Procedura gestione delle segnalazioni di irregolarità sulle liste di controllo ADR trasporto merci pericolose, la Lista di controllo merci pericolose ADR
e la Lettera di trasmissione liste di controllo ADR.
La IATA ha pubblicato la nuova Guida sul Trasporto delle Batterie (litio e sodio), allineata alle correnti edizioni dei manuali ICAO e IATA DGR. Tra le novità principali spiccano le restrizioni sui powerbank nei voli passeggeri, introdotte per motivi di sicurezza a seguito di recenti incidenti, e il nuovo focus sulla safety della supply chain.
Dal 1° gennaio 2026 è inoltre obbligatorio che le batterie al litio (anche se imballate con i dispositivi) e i veicoli elettrici siano spediti con uno stato di carica (SoC) massimo del 30% (salvo diversa approvazione, vedi disp. Speciale A331). Il documento aggiorna infine le FAQ e specifica le condizioni in cui le Autorità Nazionali possono autorizzare deroghe ai criteri standard di trasporto.
Qui il link per consultare la guida IATA.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha recentemente rilasciato un importante aggiornamento riguardante il regime sanzionatorio per il trasporto stradale di merci pericolose. Il provvedimento punta a fare chiarezza sull’applicazione delle norme europee all’interno del contesto normativo italiano.
Il nuovo D.M. del 28 novembre 2025 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 286 del 10 dicembre 2025), sostituisce la versione precedente del 14 novembre 2025. Questa revisione si è resa necessaria per eliminare refusi e ambiguità, offrendo un quadro normativo più preciso e affidabile per gli operatori del settore.
Punti chiave del Decreto:
L’obiettivo principale è uniformare l’interpretazione delle norme europee con quelle italiane, garantendo maggiore trasparenza sia per le autorità di controllo che per le aziende.
La IATA ha pubblicato il primo addendum all’edizione 67 del manuale IATA DGR 2026, in vigore dal 1° gennaio. Nel file, scaricabile in allegato, si trovano correzioni a diversi paragrafi del manuale e, in particolare, vengono citati tre numeri di UN che, erroneamente, non sono stati inseriti nella nuova edizione.
ADR- l’Accordo Multilaterale M366, nato per applicare la deroga al trasporto di leghe metalliche contenenti piombo (la cui classificazione è diventata più stringente) e iniziato dall’Italia lo scorso 8 agosto, è stato sottoscritto non solo da Slovenia (27 agosto), Francia (12 settembre) e Germania (8 ottobre), ma anche dalla Svizzera (15 ottobre), dalla Slovacchia (22 ottobre) e dalla Danimarca (10 novembre). Ricordiamo che tale Accordo è valido fino al 31 agosto 2027.
Per quanto riguarda il trasporto ferroviario, il corrispettivo Accordo Multilaterale RID 3/2025 relativo agli inquinanti contenenti piombo è stato sottoscritto anche dalla Svizzera. Ecco l’elenco dei Paesi che hanno sottoscritto tale Accordo: Italia (29 agosto), Francia (12 settembre), Germania (1 ottobre) e Svizzera (28 ottobre).
L’Italia ha sottoscritto l’Accordo Multilaterale M368 (in allegato) per il trasporto in deroga di alcuni rifiuti pericolosi, in sostituzione del precedente M329, scaduto lo scorso 21 settembre.
Il nuovo Accordo M368, proposto dall’Austria il 12 settembre 2025, mira a garantire continuità alle disposizioni che consentono deroghe e semplificazioni rispetto alle norme ADR, a beneficio dei Paesi sottoscrittori.
Le principali deroghe coperte dall’Accordo includono:
L’M368 presenta alcune modifiche significative rispetto al predecessore M329:
L’Accordo Multilaterale M368 rimarrà valido fino al 20 settembre 2030.
ADR- l’Accordo Multilaterale M366, utile per applicare la deroga al trasporto di leghe metalliche contenenti piombo, la cui classificazione è diventata più stringente lo scorso 1° settembre, è stato sottoscritto dalla Slovenia (12 settembre), dalla Francia (16 settembre) e dalla Germania (9 ottobre).
In allegato, i pdf scaricabili.
Il 18 luglio 2025, il Kirghizistan ha aderito all’ADR. L’Accordo è entrato in vigore il 18 agosto 2025.
Anche i suoi Paesi limitrofi (Kazakistan, Tagikistan e Uzbekistan), sono Parti Contraenti dell’ADR.
Questa nuova adesione semplificherà le operazioni di trasporto di merci pericolose in questa regione e aumenterà ulteriormente la sicurezza nei trasporti.
A partire dal 1° settembre, il 21° aggiornamento ATP del regolamento CLP ha introdotto una nuova classificazione per il piombo (ne avevamo parlato qui) e ha imposto requisiti più stringenti relativi all’etichettatura, al trasporto e alla conformità alla Direttiva grandi rischi.
Per semplificare il trasporto di leghe metalliche contenenti piombo e superare in parte i nuovi vincoli imposti, il Ministero dei Trasporti italiano ha proposto l’Accordo multilaterale M366 (in allegato). Questo accordo offre una deroga alle normative ADR. La sua applicazione, però, era vincolata alla firma di un secondo Paese.
Il 12 settembre, il sito UNECE è stato aggiornato, rendendo noto che la Slovenia ha firmato l’accordo M366. Tale sottoscrizione rende immediatamente applicabile nei Paesi che lo hanno sottoscritto (ossia Italia e Slovenia). L’accordo quindi è valido, al momento, SOLO in Italia e Slovenia ed è applicabile da subito e fino al 31/8/27.
Qui trovate la “explanatory letter”.
Ricordiamo che le leghe metalliche contenenti Piombo sono molte, tra cui, ad esempio, gli Ottoni, il Bronzo speciale, le leghe di Alluminio, le leghe tipografiche e le leghe per le saldature, oltre naturalmente agli accumulatori al Piombo.