Il Ministero dell’Interno ha pubblicato la Circolare n. 300/A/9133/19/108/5/1  del 29 ottobre 2019, relativa alla sistemazione del carico sui veicoli commerciali.

Tale Circolare, ai sensi del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n.215/2017 relativo ai controlli su strada (reperibile qui),  fornisce indicazioni operative attinenti ai controlli su strada.

Ricordiamo inoltre che, in accordo al Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286, il caricatore (figura inquadrata attraverso la Circolare prot. n. 17277/23.14.12 del 19 luglio 2011), così come il committente e il proprietario delle merci, è sempre coinvolto in caso di violazione.
Il 2 dicembre, IATA ha pubblicato un addendum al manuale 2020 (61° edizione), che entrerà in vigore il 1° gennaio 2020.
Oltre a numerose Operator Variations, si segnala la correzione delle istruzioni d’imballaggio 360, 361, 362, 363 e 364 dove – per un errore editoriale – gli imballaggi semplici con testa amovibile (es: 1A2, 1B2, ecc), risultavano ammessi per i liquidi infiammabili di Packing Group I e II.
In allegato, il documento.

ll Segretario Generale delle Nazioni Unite, attraverso la nota C.N.492.2019.TREATIES-XI.D.6 (visualizzabile qui: https://treaties.un.org/doc/publication/cn/2019/cn.492.2019-eng.pdf) del 15 ottobre 2019, ha comunicato la disponibilità dei due Corrigendum all’edizione 2019 dell’ADN.
E’ possibile visualizzare i corrigendum qui ECE/TRANS/WP.15/AC.2/70/Corr.1 e qui ECE/TRANS/WP.15/AC.2/72 (annesso III)
Le Parti Contraenti potranno inoltrare eventuali obiezioni entro il 13 gennaio 2020.

La Circolare del 9 settembre 2019, n. 27566 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha definito gli spessori minimi delle cisterne per il trasporto su strada di merci pericolose.
La necessità di tale Circolare, è stata resa palese in seguito al dibattito internazionale nato in merito all’esplicita introduzione, con l’ADR 2013, dell’utilizzo di acciai austeno-ferritici per le cisterne destinate al trasporto di merci pericolose su strada: la nuova tipologia di materiale ha infatti “indotto qualche progettista ad utilizzare acciai austeno-ferritici prima dell’entrata in vigore dell’edizione 2013 dell’ADR, utilizzando impropriamente gli spessori minimi previsti dall’edizione 2011 dell’ADR per gli acciai austenitici inossidabili“.

Di conseguenza, dunque, alcune cisterne potrebbero presentare uno spessore inferiore a quello minimo ammesso per lo specifico materiale utilizzato. Qualora questo fosse accertato, la cisterna dovrà essere adibita al solo trasporto di merce non pericolosa.

Le nuove direttive, previste dalla Circolare, non riguardano le cisterne destinate al trasporto di merci pericolose appartenenti alla classe 2.

La 61° edizione del Regolamento IATA sulle merci pericolose, in vigore dal 1° gennaio 2020, presenterà alcune modifiche rispetto all’edizione precedente (incluse quelle rilasciate dall’ICAO nell’edizione 2019-2020 del proprio manuale TI). Ecco le principali:

 

Sez 2- Limitazioni

Sono state meglio specificate le condizioni per le batterie non spillabili per le sedie a rotelle (A123, o A199) e per i dispositivi portatili (A67), così come le condizioni per i Dry shipper (Special provision A152). Inoltre, è stata rimossa la restrizione che limita gli aerosol inclusi nella divisione 2.2 per uso sportivo o domestico solo al bagaglio registrato.  Questi aerosol ora possono essere anche nel bagaglio a mano.

 

 

Sez 4- Identificazione

Sono state apportate alcune modifiche all’elenco delle merci pericolose, ecco le principali:

 

 

Sez 5- Packing

 

 

Sez 7- Marcatura ed etichettatura

 

 

Appendice A: nel glossario sono state apportate alcune modifiche e aggiunte. Queste includono l’aggiunta della definizione di “aggregate lithium content”, la revisione della definizione di materiale fissile e la nuova definizione di “lithium batteries installed in cargo transport unit”.

 

 

Appendice H: le linee guida per lo sviluppo e l’attuazione del training sono state ampiamente riviste per i fornitori e le compagnie aeree associate.

 

 

Appendice I: una nuova appendice è stata aggiunta a questa edizione del DGR per anticipare le modifiche che entreranno in vigore il 1 ° gennaio 2021, basate di quanto sarà incluso nell’edizione 2021-2022 delle istruzioni tecniche dell’ICAO. Queste modifiche includono, tra le altre:

 

Il 30 luglio, la Svizzera ha aderito agli accordi M319 (Marcatura multipla di imballaggi, IBC e imballaggi di grandi dimensioni), insieme alla Francia, e M321 (Trasporto dei  Chemical kit o First aid kit – UN3316, in relazione alle disposizioni speciali 671 e 251).
Il Belgio, inoltre, il 13 settembre, ha firmato l’accordo M316, riguardante la p
ressione di esercizio dei cilindri destinati al trasporto di idrogeno (UN 1049).

Il 12 settembre 2019, l’Italia ha firmato l’accordo Multilaterale M318, relativo al trasporto di gas di Classe 2 in recipienti a pressione ricaricabili autorizzati dal Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti, in relazione al par. 1.1.4.2 dell’ADR. Tale accordo è stato recentemente firmato anche dalla  Polonia (il 22 agosto). L’Italia ha anche aderito all’accordo Multilaterale M313, riguardante il trasporto di sostanze e articoli esplosivi appartenenti alle forze armate e destinati a essere distrutti. Consulta i documenti: M318 e M313.

E’ stata pubblicata la  Circolare Serie Merci Pericolose n. 35/2019 che rende nota l’anticipazione al 1° settembre 2019 dell’entrata in vigore obbligatoria del Codice IMDG 39/2018, precedentemente prevista per il 1° gennaio 2020.
Tra le novità più importanti introdotte, vi è l’inserimento nella lista delle merci pericolose di 15 nuovi numeri UN (dal 3535 al 3548), al fine di appianare le divergenze con l’ADR 2019 (in particolare modo per quanto riguarda i nuovi numeri UN relativi agli “Articoli contenenti merci pericolose”).

La Commissione Europea ha pubblicato, il 17 giugno, la DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1094 , che autorizza gli Stati membri ad adottare determinate deroghe a norma della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose. L’Italia, al momento, non figura tra gli Stati che hanno previsto tali deroghe.

Il 2 luglio 2019, l’ENAC ha pubblicato sul proprio sito il Regolamento per il Trasporto Aereo di Merce Pericolosa, Edizione n. 2.
Tra le principali novità proposte nella seconda edizione del Regolamento, in particolare si segnala l’articolo 16.5, che chiarisce l’obbligo di formazione adeguata per chi firma la Shipper’s declaration.
Come espresso all’articolo 20, tale Regolamento, che sostituisce l’edizione n.1 del 31 ottobre 2011, entra in vigore tre mesi dopo la data di pubblicazione sul sito internet dell’ENAC, mentre i requisiti addizionali introdotti dall’articolo 16 entrano in vigore un anno dopo la data di pubblicazione.