Il Segretario Generale dell’ONU, tramite la nota C.N.488.2018.TREATIES-XI.B.14 del 15 Ottobre 2018, rende noto che sono state accettate le correzioni all’allegato A e B dell’Accordo ADR proposte dalla nota C.N.304.2018.TREATIES-XI.B.14 dello scorso luglio. Tali correzioni entreranno in vigore il 1 gennaio 2019. Qui è possibile consultare la nota.

I Paesi Bassi rendono note disposizioni supplementari, relative al trasporto di merci pericolose su strada (ADR 2017). Tali disposizioni, giù pubblicate lo scorso settembre, sono state ulteriormente aggiornate. Qui è possibile scaricare il documento, pubblicato sul sito dell’UNECE.

E’ stato pubblicato dalla IATA  il sommario delle modifiche principali previste per il prossimo Manuale IATA DGR 2019, che entrerà in vigore obbligatoriamente il 1° gennaio 2019.

Di seguito una breve sintesi:

 

Generale:

In molti casi in cui la parola “rischio” viene modificata in “pericolo”, ad esempio “subsidiary risk” è sostituito da “subsidiary hazard”, per riflettere il corretto utilizzo del termine “rischio” allineando il significato del termine in accordo con i sistemi di gestione della sicurezza (SMS).

 

Formazione:

Viene meglio spiegata la finestra relativa ai 3 mesi per l’aggiornamento ricorrente.

 

Passeggeri:

 

Variazioni di Stato e di Operatore

Numerose, come ogni anno, le variazioni degli Stati e delle Compagnie aeree che sono state modificate.

 

Classificazione

 

Identificazione

Le “pagine blu” sono state aggiornate con nuovi numeri ONU e modifiche a numeri ONU già esistenti:

 

Disposizioni speciali

Diverse le modifiche, tra cui si segnalano:

 

Imballaggio

 

Marcatura ed etichettatura

Sono stati rimossi gli obblighi di spessore minimo di 2 mm per il bordo interno delle etichette di pericolo e viene ricordato che l’etichetta di pericolo delle batterie al litio non può avere nessun testo di pericolo al suo interno, ad eccezione del numero 9. Ricordiamo che 1° gennaio 2019, il “vecchio” marchio e la vecchia etichetta di classe 9 non saranno più ammessi per il trasporto aereo di celle e batterie al litio.

 

Documentazione

Il formato della Shipper’s declaration cambia, indicando “subsidiary hazard” invece di “susidiary risk”, e eliminando le diciture “title of signatory” e “place”, dal momento che, già dal 2017, tali indicazioni non sono più obbligatorie.

Il modulo attualmente in vigore potrà essere comunque utilizzato fino al 31 dicembre 2024.

 

Handling

 

Appendici

Segnaliamo in particolare:

 

Qui è possibile consultare il documento originale

ADN – Pubblicata la nota C.N.297.2018.TREATIES-XI.D.6, tramite la quale sono state proposte delle correzioni agli allegati all’ADN. Qui il testo della nota  qui le correzioni proposte

E’ stata pubblicata la nota CN-304-2018-TREATIES-XI-B-14 , attraverso la quale vengono proposte delle correzioni agli allegati A e B dell’Accordo ADR. Le correzioni, qualora non pervenissero eventuali obiezioni da parte delle Parti contraenti entro il 1° ottobre 2018, entreranno in vigore dal 1 gennaio 2019.

Di seguito, i testi proposti:

ECE-TRANS-WP15-240a1e

ECE-TRANS-WP15-240c1e

ECE-TRANS-WP15-240e

Il Ministero dell’Interno, tramite la Circ. n. 300/A/4820/18/108/1 del 14 giugno 2018, ha pubblicato nuove direttive inerenti alle Licenze di trasporto di prodotti esplodenti. Trattasi di Compendio normativo ed indirizzi applicativi. Qui è possibile consultare il documento.

 

L’UE autorizza nuove deroghe per il Trasporto interno di merci pericolose

Con la decisione di esecuzione (UE) 2018/936 del 29 giugno 2018, la Commissione ha autorizzato, sulla base delle richieste avanzate da alcuni Stati membri, nuove deroghe nazionali e alcune modifiche ad alcune deroghe precedentemente autorizzate.  Tali deroghe si riferiscono al trasporto di merci pericolose all’interno del territorio dello Stato interessato, sono applicate senza discriminazioni e, se non indicato altrimenti, sono valide per un periodo di sei anni.

Qui è possibile consultare il documento.

 

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha pubblicato la Circ. 11/06/2018 n. 14058-Div3/E , inerente alla disciplina per l’attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 2 e 3 del D.M. n. 585 del 21/12/2017.

Questa circolare contiene le modalità operative con cui, previa istanza alla Commissione prevista dall’art. 13 comma 3 del D.Lgs. 35/2010), gli Organismi autorizzati dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto, possono operare per le attività previste dai corrispondenti capitoli dell’ADR/RID/ADN, ossia:

– approvazione e mantenimento in servizio di imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi, di cui ai capitoli 6.1, 6.5 e 6.6 del Codice IMDG;
– approvazione e mantenimento in servizio di cisterne mobili ai sensi del capitolo 6.7 del Codice IMDG.

Il Lussemburgo ha reso note nuove restrizioni relative ai veicoli impiegati nel trasporto internazionale di merci pericolose su strada. Qui è possibile consultare il documento.

Il Ministero Infrastrutture e trasporti ha modificato il D.Lgs 35/2010 relativo alla disciplina delle merci pericolose  stabilendo l’obbligo di applicare l’ultima versione modificata dell’ADR (ADR 2017) .

Il DM 20 marzo 2018 pubblicato sulla GU 123 del 29 maggio 2018 recepisce infatti la direttiva 2018/217/UE sul trasporto di merce pericolosa, introducendo il riferimento agli allegati A e B “dell’ADR e applicabili dal 3 gennaio 2018”.

Ricordiamo che il D.Lgs 35/2010 impone anche l’obbligo per le aziende coinvolte nella preparazione, movimentazione e trasporto di merce pericolose, di nominare il “Consulente per la sicurezza dei trasporti”, il cosiddetto “Consulente ADR”.