La Direzione Generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie ha pubblicato sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la Circolare n. 59 del 23 novembre 2017 “Rafforzamento del presidio della sicurezza in materia di trasporto per ferrovia di merci pericolose per i gas della Classe 2 e per le materie presentate al trasporto allo stato liquido delle Classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 e 9, in carri-cisterna, cisterne mobili, container-cisterna o casse mobili cisterna (tank-container)”.
La circolare fornisce indicazioni di carattere operativo a tutti i soggetti che, ai sensi del capitolo 1.4 del RID, hanno responsabilità nel trasporto ferroviario dei gas della Classe 2 e delle materie presentate al trasporto allo stato liquido delle Classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 e 9, in carri-cisterna, cisterne mobili, container-cisterna o casse mobili cisterna (tank-container).
Nell’Allegato I, vengono messe a disposizione degli operatori dettagliate check-list per i controlli sulle cisterne in questione, in modo da facilitare il rilevamento delle eventuali anomalie e le conseguenti azioni da attuare.
Nell’Allegato II viene invece riportato un elenco (non esaustivo) delle 3 categorie di rischio alle quali assegnare le infrazioni all’ADR secondo quanto previsto dall’Allegato 2 alla Direttiva 2004/112/CE.
Con l’entrata in vigore, il 3 gennaio 2018, dall’annesso 3 al doc. ECE/TRANS/WP.15/237 del 2 febbrario 2017, sono state modificate alcune parti dell’ADR 2017.
Qui è possibile consultare il documento.
La IATA ha pubblicato l’addendum alla 59a edizione del manuale DGR, entrato in vigore il 1° gennaio 2018. L’addendum ha effetto dal 1 ° gennaio 2018, fatta eccezione per le limitazioni relative al bagaglio “smart”, che hanno effetto dal 15 gennaio 2018.
Le modifiche alla Tabella 2.3.A e 2.3.5.9 per il bagaglio intelligente, rispecchiano la decisione presa dall’ICAO Dangerous Goods Panel di limitare il trasporto di bagagli con batterie al litio installate.
Le “valigie intelligenti”, dotate di sensori Gps per essere rintracciate, sono infatti spesso dotate di batterie agli ioni di litio (Li-ion), per cui si pone il problema riguardante il loro stivaggio. Alcuni modelli, sono dotati anche di un motorino elettrico che consente di seguire il proprietario o altri sistemi che, per funzionare, richiedono l’energia fornita dai power bank incorporati.
Sebbene la decisione del DGP non diventerà effettiva fino al 1 ° gennaio 2019 (in concomitanza con l’edizione 2019-2020 del manuale TI -Technical Instructions), il DGP ha preso la decisione di applicare anticipatamente la restrizione sui bagagli intelligenti per affrontare il potenziale rischio legato al trasporto di bagagli con power bank installate.
Qui è possibile consultare l’addendum.
IMDG Code: Pubblicato il documento “International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code, 2016 Edition – Amendment 38-16 – Corrigenda”, valido per la versione originale inglese del manuale.
Qui è possibile consultare il documento.
In vista del gran flusso di passeggeri previsto per le vacanze di fine anno, l’EASA (European Aviation Safety Agency) ha pubblicato il Safety Information Bulletin (SIB) per informare compagnie aeree e passeggeri sul trasporto in sicurezza delle batterie al litio (con particolare attenzione ai dispositivi elettronici portatili – Portable Electronic Devices – come laptops, smatphones, tablets, sigarette elettroniche, ecc… ).
Infatti, è importante che le compagnie aeree informino il passeggero sul corretto modo di portare con sé questi tipi di dispositivi, i quali dovrebbero essere sempre portati nel bagaglio a mano, ove possibile. Qualora invece venissero imbarcati nel bagaglio da stiva, essi devono essere:
Qui è possibile consultare il bollettino.
L’Autorità competente italiana in materia di trasporto marittimo, il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, ha emanato la Circolare serie merci pericolose n°32/2017, relativa all’entrata in vigore della Risoluzione MSC.406(96) che, con l’adozione dell’emendamento 38-16, apporta modifiche sostanziali al Codice IMDG.
Qui la scheda sinottica che presenta le variazioni principali apportate al Codice IMDG: il 1° gennaio 2018, infatti, entrerà in vigore la Risoluzione MSC 496(96) che adotta l’emendamento 38-16, relativamente a talune modifiche sostanziali al codice IMDG.
Smart Bag dotate di batterie al litio? Se non sono rimovibili, niente imbarco in stiva.
Le “valigie intelligenti”, dotate di sensori Gps per essere rintracciate, sono infatti spesso dotate di batterie agli ioni di litio (Li-ion), per cui si pone il problema riguardante il loro stivaggio. Alcuni modelli, sono dotati anche di un motorino elettrico che consente di seguire il proprietario o altri sistemi che, per funzionare, richiedono l’energia fornita dai power bank incorporati.
Per questo i vettori, soprattutto statunitensi, hanno iniziato a fornire indicazioni in merito: American è stato il primo: venerdì scorso ha annunciato una nuova policy secondo cui i passeggeri devono rimuovere, dove possibile, le batterie, se vogliono imbarcare la valigia intelligente in stiva. Se invece la portano in cabina, non è necessario, a patto che la valigia possa essere disattivata. Delta e Alaska Airlines hanno diffuso simili indicazioni, che entreranno in vigore dal 15 gennaio 2018.
Secondo la Federal Aviation Administration, l’ente federale americano per l’aviazione, nello spazio aereo Usa si verifica un incidente causato dalle batterie al litio ogni dieci giorni. Nei primi cinque mesi dell’anno hanno preso fuoco almeno 18 batterie. Le indicazioni delle compagnie aeree che si sono pronunciate al momento in merito alla questione Smart bag sono quindi “in linea con le indicazioni dell’agenzia federale, cioè di non trasportare batterie agli ioni di litio nella stiva”, come dichiara il portavoce FAA. Sono previsti incontri tra produttori e compagnie aeree per discutere della spinosa questione.
Ricordiamo che dal 1° gennaio 2018 entra in vigore il nuovo manuale IATA 2018, con ulteriori restrizioni per il trasporto di batterie, sia a seguito dei passeggeri, che come merce.
IATA ha reso note, tramite il documento “Significant changes and amendments to the 59th edition”, qui scaricabile, le modifiche che verranno apportate al Manuale DGR 2018 (59a edizione). Vediamo le principali:
Sezione 2 – Limitazioni
Per quanto riguarda i passeggeri, la tavola 2.3.A è stata rivista e ora viene indicato:
– il numero massimo di dispositivi elettronici portatili (PED) alimentati a batteria al litio e
– il numero massimo di batterie al litio di scorta consentite per passeggero.
Sono state inoltre inserite diverse aggiunte o modifiche alle Operator Variations.
Sezione 3 – Classificazione
La sottosezione della classe 9 è stata rivista, raggruppando gli UN per tipologia di pericolo
Sezione 4 – Identificazione
Sono state riviste alcune Special Provisions, tra cui la A70 (per specificare a quali condizioni un motore è considerato “not restricted”) e la A203, per precisare che se un veicolo è dotato di doppia alimentazione (liquido infiammabile e gas infiammabile), deve essere assegnato alla voce “Vehicle, flammable gas powered”.
Sezione 5 – Imballaggio
Ci sono nuove restrizioni per quanto riguarda le batterie al litio, classificate UN 3090 e UN 3480, che vengono posizionate in un overpack con altre merci appartenenti alla classe 1 (eccetto divisione 1.4S), divisione 2.1, classe 3, divisione 4.1 o divisione 5.1.
Le stesse restrizioni si applicano alle batterie al litio (UN 3090 e UN 3480) quando imballate nello stesso imballaggio con le classi e/o divisioni di cui sopra.
Le medesime restrizioni sono riportate anche nelle rispettive P.I. 965 e 968.
Per quanto riguarda le istruzioni d’imballaggio, sono state riviste alcune Packing instructions, in particolare:
– la PI 951 (veicoli alimentati a gas) per precisare che se il veicolo ha doppia alimentazione deve rispettare anche le disposizioni della PI 950 (veicoli alimentati a liquido infiammabile);
– La Y960 (chemical kit) per precisare che il p.g.I non è permesso;
– Le PI 965 e 968 (batterie al litio), che riportano le stesse restrizioni di compatibilità con alcune classi di cui al paragrafo precedente, applicabili alle sezioni IA e IB, in quanto in sez II risultava già proibito l’imballo con tutte le altre merci pericolose.
Sezione 7 – Marcatura ed etichettatura
Viene precisato che sul nuovo marchio di batterie al litio (par. 7.1.5.5.2), il numero UN deve avere specifiche dimensioni.
Sezione 9 – Handling
La tavola 9.3.A delle incompatibilità è stata rivista per aggiungere la segregazione tra batterie al litio (UN 3480 e UN 3090) e la classe 1 (eccetto divisione 1.4S), la divisione 2.1, la classe 3, la divisione 4.1 e la divisione 5.1, sebbene venga precisato che la segregazione al carico è “raccomandata” per l’anno 2018, mentre diventerà “obbligatoria” dal 2019.
Appendice B
Sono stati assegnati nuovi codici IMP alle batterie al litio in sez IB (RBM e RBI), per meglio evidenziare la differenza rispetto a quelle in sezione IA (RLM e RLI).
Appendice I
Una nuova appendice è stata aggiunta per anticipare i cambiamenti previsti nell’edizione 2019.
L’Autorità competente italiana in materia di trasporto marittimo, il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, ha emanato la Circolare Dirigenziale n. 133/2017, dal titolo “SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE”, Serie Generale: n. 133/2017, relativa alla dichiarazione della VGM (Verified Gross Mass).
Questa nuova Circolare abroga la Circolare SG 125/2016 del 31 maggio 2016, ed è quindi il nuovo riferimento in merito alla definizione delle responsabilità legate all’acquisizione e alla comunicazione della Verified Gross Mass. La Circolare offre, inoltre, un modello di Shipping document da utilizzarsi per la comunicazione della VGM, come annesso.
Il sito UNECE ha pubblicato le nuove Istruzioni scritte in greco, conformi al 5.4.3 dell’edizione 2017 dell’ADR, entrato in vigore il 1° gennaio 2017.
Inoltre, tramite la nota C.N.345.2017.TREATIES-XI.B.14, sono proposte le correzioni all’allegato A e B dell’Accordo ADR. Le eventuali obiezioni, protranno essere comunicate entro il 3 ottobre 2017: dopo tale data, le correzioni saranno approvate ed entreranno in vigore il 3 gennaio 2018.