Lo scorso 24 ottobre è stata pubblicata la Direttiva (UE) 2022/1999 (in allegato), che sostituisce la precedente 95/50/CE, e si applica ai controlli che gli Stati membri esercitano sui trasporti su strada di «merci pericolose effettuati per mezzo di veicoli che circolano nel loro territorio o che vi entrano in provenienza da un paese terzo», mentre non riguarda i trasporti effettuati da veicoli che appartengono alle forze armate.
Nella Direttiva, vengono confermati:
– la “lista di controllo” in 34 punti (prevista dall’Allegato I), che deve essere consegnata al conducente del veicolo in caso di esito positivo della verifica;
– gli “orientamenti” in materia di infrazioni basati su 3 categorie di rischio;
– il modello di formulario normalizzato per la stesura delle relazioni da parte degli Stati membri.
Segnaliamo, inoltre:
Ricordiamo, infine, che dal 1° gennaio 2023 anche gli “speditori”, come definiti da ADR (ovvero le imprese che spediscono le merci per proprio conto o per conto terzi), devono obbligatoriamente nominare il Consulente ADR. Leggi di più in merito seguendo questo link.
ADR – Nel pdf allegato, troverete le principali novità dell’edizione 2023 del manuale ADR.
Segnaliamo, in particolare, l’obbligo dal 1° gennaio prossimo della nomina del Consulente ADR per tutte le aziende mittenti.
La IATA ha reso note le principali novità che troveremo nella 64a edizione del manuale IATA DGR, in vigore a partire dal 1° gennaio 2023.
Tra queste:
– sono state riviste alcune disposizioni riguardanti le merci pericolose trasportate dai passeggeri (ed, in particolare, i dispositivi per la mobilità alimentati da batterie) per chiarire che le batterie devono essere rimosse solo quando il progetto dell’ausilio per la mobilità non fornisca una protezione adeguata contro i danni alla batteria stessa.
– Per quanto riguarda le Batterie al Litio è stato eliminato l’obbligo di Test Summary per le pile a bottone installate nei dispositivi.
– E’ stata modificata la quantità netta massima per collo su aeromobili cargo per l’UN 2794, l’UN 2795, e l’UN 3292, da “No limit” a 400 kg.
– Sono state modificate alcune voci al capitolo 4. Da notare, in particolare, la soppressione dell’UN 1169, Extracts, aromatic, liquid e il cambio del proper shipping name per quanto riguarda l’UN 1197.
– Nella PI Y963 (consumer commodity) sono stati rimossi i dettagli degli aerosols di metallo e di plastica ed è stata standardizzata la capacità di 1000 mL per i contenitori metallici e 500 mL per i contenitori di plastica.-la PI 870 è stata modificata per specificare che quando le batterie sono installate nei dispositivi, la classificazione corretta è UN 3171, Battery-powered equipment, e si applica la PI 952.
– Nelle istruzioni PI 965 e PI 968, in aggiunta al test di caduta da 1,2 metri già previsto, quando si applica la Sezione IB l’imballaggio deve essere in grado di resistere alla prova di impilamento di 3 m.
-Il marchio della batteria al litio è stato rivisto per rimuovere lo spazio previsto per il numero di telefono (requisito non più obbligatorio).
-Il periodo transitorio per la frase da inserire in AWB è stato prorogato di ulteriori due anni.
Consulta il PDF allegato per conoscerle tutte!
Si segnala l’aggiornamento della pagina Enac relativa alla segnalazione degli eventi aeronautici.
https://www.enac.gov.it/sicurezza-aerea/flight-safety/segnalazione-eventi-aeronautici
Nello specifico, per le Merci Pericolose, si rimanda al sistema eE-Mor
Come citato nell’Art 16 del Regolamento per il Trasporto di Merci Pericolose del 2/7/2019, che potete trovare QUI, tutti i soggetti sono tenuti alla segnalazione di eventi che coinvolgano merci pericolose non dichiarate o non correttamente dichiarate.
I soggetti obbligati al riporto degli eventi relativi alle merci pericolose sono:
(a) Operatori, Gestori Aeroportuali e Handler in accordo al Reg. (EU) 376/2014 – art. 4 c. 6)
(b) altri soggetti come speditori (shipper), spedizionieri (freight forwarder), autorità doganali, security screening providers in accordo a ICAO Doc. 9284 e quindi al Regolamento ENAC sul “Trasporto Aereo delle Merci Pericolose.
L’IMO (International Maritime Organization) ha rilasciato un documento relativo ai corrigenda del manuale Em. 40/2020 dell’edizione originale inglese. Ecco le principali correzioni:
– Modifiche minori alle disposizioni sulla classificazione nella parte 2
– Modifiche minori alle Disposizioni speciali tra cui la nuova SP399
– Cancellazione di SW1 da UN 1056
– Nuovo paragrafo 4.1.2.2 (rielaborazione di 4.1.2.2.1 e 4.1.2.2.2)
– Piccole modifiche alle istruzioni di imballaggio P802, IBC08, LP622 e LP906
– Modifica agli esempi di descrizione delle merci pericolose in 5.4.1.4.4
– Chiarimento di alcune diciture per la segregazione dei prodotti alimentari
– Aggiornamento di alcune Autorità Competenti
In allegato, il documento.
Dal 1° giugno 2022 sarà obbligatoria l’applicazione dell’Emendamento 40-2020 del Codice IMDG. Per rimanere sempre aggiornati sulle normative vigenti, DGR Training vi ricorda che sul nostro sito sono disponibili corsi dedicati all’IMDG e relative date disponibili.
Tra le ultime novità del settore, segnaliamo la Circolare Serie Merci Pericolose n. 40/2022 del 8/3/2022 (in allegato), relativa al Codice IMSBC – Sezione 4.3.3. – Procedure di campionamento, test e controllo del contenuto di umidità di carichi solidi alla rinfusa – Procedura per l’ammissione al trasporto marittimo di fanghi di dragaggio.
e la Circolare Serie Merci Pericolose n. 41/2022 del 14/03/2022 (in allegato) contenente le Linee Guida applicative inerenti alle operazioni di imbarco, sbarco e movimentazione di merci fumigate caricate alla rinfusa nelle stive delle navi che approdano nei porti.
ADR e RID – L’Italia ha sottoscritto, il 20 gennaio 2022, l’ Accordo Multilaterale RID 08/2021 e, l’8 febbraio 2022, il corrispondente Accordo Multilaterale ADR M343 per derogare ad alcune disposizioni dei Regolamenti ADR e RID in seguito alle modifiche introdotte dal 15° ATP del CLP, applicabile dal 1° marzo 2022.
L’ Accordo Multilaterale M343 (che sostituisce il precedente M341) e il RID 08/2021, introducono infatti una deroga attraverso la quale sarà possibile trasportare adesivi, pitture e materiali correlati alle pitture, inchiostri da stampa e materiali correlati agli inchiostri da stampa e alle soluzioni di resina, assegnati alla rubrica UN 3082 MATERIE PERICOLOSE PER L’AMBIENTE LIQUIDE, N.A.S. gruppo di imballaggio III, contenenti lo 0,025% o più delle seguenti sostanze (da sole o in combinazione):
in imballaggi di acciaio, alluminio, altri metalli e plastica senza che questi siano omologati, fino ad un massimo di 30 litri per imballaggio singolo pallettizzato o fino a 40 kg di massa netta per imballaggi combinati.
La modifica al CLP impatta sulla classificazione delle miscele come Vernici, Adesivi, Inchiostri e Resine contenenti lo 0,025 % o più dei conservanti sopracitati, che saranno classificate come pericolose per l’ambiente e quindi dovranno essere imballate rispettando i requisiti imposti dall’ADR e dal RID.
Sul mercato, però, non sono disponibili ad oggi imballaggi omologati adeguati.
Gli Accordi Multilaterali M343 e RID 8/2021 nascono quindi per dare tempo all’industria di ideare e realizzare imballaggi adatti, dato che la deroga dall’omologazione, valida finora solo fino a 5 L come previsto dalla Disposizione Speciale PP1 della Istruzione d’Imballaggio P001, è ora estesa.
Questi accordi sono validi fino al 30 giugno 2023 in tutti gli Stati che vi hanno aderito.
L’Autorità competente in Italia, ENAC – Ente Nazionale Aviazione Civile – ha pubblicato il Regolamento “Trasporto aereo delle merci pericolose” Ed. 2 del 2 luglio 2019.
L’articolo 16 di questo Regolamento è riferito ai “Programmi di addestramento” e stabilisce che tutti i soggetti coinvolti dal trasporto di merce pericolosa (mittenti, imballatori, spedizionieri, addetti alla “security”) devono fare formazione iniziale e ricorrente.
Con l’entrata in vigore della Circolare ENAC MPE-01 del 2 ottobre 2021, tutti i corsi di formazione validi in materia di trasporto aereo di merce pericolosa devono essere effettuati solo da Organizzazioni di Addestramento sul trasporto sicuro delle Merci Pericolose registrate da ENAC.
Gli attestati di superamento corso emessi da Organizzazione di Addestramento sono l’unico documento valido ai sensi della Legge Italiana in materia di formazione obbligatoria per il trasporto aereo di merce pericolosa per le categorie 1, 2, 3, 4, 5 e 12 della tabella 1-4 del Doc. ICAO 9284 – Technical Instructions (ICAO T.I.).
Le IATA Accredited Training School (ATS) italiane hanno provveduto ad essere immediatamente registrate da ENAC al fine di garantire la continuità del servizio agli IATA Cargo Agent con l’emissione di attestati di fine corso nel rispetto della Legge Italiana, in linea con i requisiti internazionali dell’accordo IATA.
In particolare per la Categoria 3 – Spedizionieri qualificati IATA Cargo Agent, l’attestato di Organizzazione Registrata ENAC (ORMP) emesso nel rispetto della Circ. MPE-01 rispetta il requisito definito dalla Reso 805-zz European Air Cargo Programme (EACP) – Attachment B dove viene specificato che sono riconosciuti i corsi di formazione rilasciati:
– da scuole riconosciute IATA Accredited training Schools (ATS);
– organizzazioni di addestramento riconosciute dalle Autorità competenti
– dai centri di formazione FIATA-ICAO
Ricordiamo che TUTTO il personale coinvolto dalle operazioni di merce pericolose deve ricevere adeguata formazione per essere nel rispetto delle norme nazionali e internazionali.
Pertanto, oltre al personale di categoria 4 e 5 (freight forwarders), le scuole ATS IATA, in quanto Organizzazioni riconosciute da ENAC, garantiscono corsi validi anche per i mittenti/speditori (Cat 1), imballatori (cat 2) e Security screeners (cat 12).
Anche la modalità e la durata di erogazione dei corsi di Cat 1, 2, 3, 4, 5 e 12 sono ora normate dall’Autorità competente (ENAC) tramite la Circolare ENAC MPE-01.
La Circolare del 27 dicembre 2021 del Ministero dei Trasporti, stabilisce nuove proroghe: