Il 3 agosto è stata pubblicata la Circolare n° 25080 (in allegato) – errata corrige relativa alle proroghe ADR.

Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, tramite la circ. 27/07/2021 n. 24231 (in allegato), ha prorogato la validità:

– dei CFP ADR (il cosiddetto patentino ADR) con scadenza originaria compresa tra il 1° marzo 2020 e il 30 settembre 2021. In questo caso, la data di scadenza è il 30 settembre 2021. ICFP ADR sono rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari dimostrano di aver frequentato un corso di aggiornamento ai sensi dell’8.2.2.5ADR e hanno superato l’esame di cui all’8.2.2.7 prima del 1°ottobre 2021

dei CFP ADR (cosiddetto patentino ADR) con scadenza originaria compresa tra il 31 gennaio 2020 e il  31 dicembre 2021. In questo caso, la data di scadenza è il 31 marzo 2022.

– degli ATTESTATI DI FORMAZIONE DEI CONSULENTI TRASPORTI DI MERCI PERICOLOSE (ADR): quelli con scadenza originaria compresa tra il 1° marzo 2020 e il  30 settembre 2021, la data di scadenza è il 30 settembre 2021.  In tal caso gli attestati sono rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari hanno superato l’esame di cui all’1.8.3.16.2ADR prima del 1 ottobre 2021.

In allegato, la Circolare e la tabella che sintetizza tutte le proroghe.

Il 30 giugno 2021, l’Italia ha ratificato l’Accordo Multilaterale RID 4/2021, relativo al trasporto di butadieni e idrocarburi in miscela stabilizzata, di classe 2.

In deroga al 2.2.2.3 e alla tabella A al capitolo 3.2, è possibile trasportare,  sotto la designazione di UN 1010 BUTADIENES AND HYDROCARBON MIXTURE, STABILIZED [BUTADIENI E IDROCARBURI IN MISCELA STABILIZZATA], miscele stabilizzate di Butadieni e Idrocarburi, con una concentrazione di Butadieni di più del 20% , ma non più del 40% , che abbiano una pressione di vapore a 70°C che non superi 1.1 MPa (11 bar) e una densità a 50°C non minore di 0.525 kg/l.

In allegato, il pdf relativo all’Accordo.

Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, tramite la circ. 05/07/2021 n. 21715 (in allegato), ha prorogato la validità del certificato di approvazione ADR – mod. DTT 307 (ex 306), il cosiddetto “barrato rosa”, al 29 ottobre 2021, per quei certificati con una scadenza nominale compresa tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2021. La proroga, riservata esclusivamente alla circolazione su suolo nazionale, non è invece valida per la circolazione internazionale, dove restano confermate tutte le disposizioni precedenti.

 

Allo stesso modo, sono confermate le disposizioni espresse nella circolare prot. n. 103032- DIV3-E del 19 dicembre 2008, tra le quali ricordiamo che “è consentita la circolazione anche oltre il termine di scadenza del certificato DTT 306 in presenza di prenotazione effettuata entro il predetto termine, fino alla data fissata per la presentazione all’ispezione tecnica di rinnovo in analogia a quanto previsto per la revisione dei veicoli a motore di cui al D.M. 6 agosto 1998 n. 408”. Anche in questo caso, ci si riferisce solo alla circolazione sul territorio nazionale.

IMO ha pubblicato l’emendamento 40-20 del Codice marittimo internazionale per le merci pericolose (Codice IMDG) contiene molteplici modifiche. Questo emendamento è stato armonizzato con la 21a edizione delle Model Regulations delle Nazioni Unite. Tra le principali modifiche, riportiamo (elenco non esaustivo):

–        Nuova definizione e presenza dei termini “dose Rate”, in sostituzione di “radiation level”, relativamente ai radioattivi;

–        Sono state aggiunte nuove voci all’elenco che indica le merci ad alto rischio

–        Classe 6.2: aggiunti rifiuti clinici di categoria A (UN3549). Inoltre, è stata Aggiunta la SP975 che prevede disposizioni per tali rifiuti.

–        Nuovi criteri di classificazione del materiale radioattivo SCO-III e relative procedure di spedizione/consegna/accettazione.

–        Aggiornata la sezione 3.1.2.9, che descrive i requisiti per gli inquinanti marini da specificare con le rubriche “non altrimenti specificati” (voci N.A.S.)

–        Dimensioni del marchio previsto per le batterie al litio ridotte rispetto al precedente (5.2.1.10.2).

–        Disposizioni aggiornate per le etichette (5.2.2.2.1.1.2).

–        Aggiornate le disposizioni in materia di placcatura per la classe 7 al 5.3.1.1.5.1.

–        Aggiunta di un nuovo obbligo di documentazione per le cisterne mobili che trasportano gas liquefatti refrigerati al 5.4.1.5.18.

–        Aggiunta della sezione 5.5.4 per le merci pericolose contenute nelle apparecchiature in uso o destinate all’uso durante il trasporto. Le merci pericolose (ad esempio batterie al litio, cartucce di celle a combustibile) contenute in apparecchiature come registratori di dati e dispositivi di localizzazione del carico, collocate in colli, overpack, contenitori o vani di carico non sono soggette al codice IMDG.

–        Le disposizioni sullo stivaggio in 7.1.4.2 ora includono le sostanze infettive di UN2814, UN2900 e UN3549.

–        Sono stati aggiornati i codici e le descrizioni delle segregazioni in 7.2.8.

–        UN1289, UN1431, UN3206 e UN3274 sono stati aggiunti al gruppo di segregazione Alcali (SGG18).

 

Ricordiamo che la data di entrata in vigore è ritardata al 31 maggio 2022. L’applicazione dell’emendamento 40-20 è quindi facoltativa dal 1° gennaio 2021 e diviene obbligatoria dal 1° giugno 2022.

Si ricorda che, il 1° luglio 2021, diventa obbligatoria l’applicazione dell’ ADR 2021, in seguito al recepimento con D.M. 13 gennaio 2021. Per le principali novità, si rimanda alla nostra precedente news

Il 6 aprile è stata pubblicata la Circolare Ministeriale n. 11880 (in allegato), relativa agli “Esami per i consulenti alla sicurezza per trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia e per via navigabile – D.D. 29 dicembre 2010 (modifiche D.D 04.03.2021). Chiarimenti.” 

La Circolare chiarisce che la data di entrata in vigore delle disposizioni introdotte dal D.D. 4 marzo 2021, (che modifica il D.D. 29 dicembre 2010), fissata al primo maggio 2021, è da intendersi riferita alla data di presentazione della domanda di esame.

Per questo motivo, le sessioni di esame già programmate sulla base delle domande pervenute entro la suddetta data, saranno espletate secondo le disposizioni comprese nella normativa precedente. Ricordiamo che l’ammissione all’esame è comunque subordinata alla consegna (in originale), delle ricevute di pagamento dei diritti. Inoltre, alla domanda d’esame (presentata tramite PEC), dovrà essere allegata, oltre alla ricevuta dell’assolvimento dell’imposta di bollo, effettuato mediante versamento sul conto corrente postale 4028, anche la copia delle ricevute di pagamento dei diritti dovuti (sia la domanda di esame sia la richiesta del certificato devono infatti essere in regola con l’assolvimento dell’imposta di bollo).

In allegato, la Circolare.

Segnaliamo che l’Italia, il 23 marzo, ha sottoscritto i seguenti Accordi Multilaterali:

 

 

 

Precisazione sull’accordo M333:

I certificati del Conducente CFP(Patentino ADR), in forma cartacea, con l’introduzione del Manuale ADR 2021 che sopprime il paragrafo 1.6.1.36, di fatto hanno cessato la loro validità il 31/12/2020.

 

Tuttavia, per la circolazione sul territorio nazionale, possiamo avere questi casi:

 

Per la circolazione all’estero (valido solo per i Paesi firmatari degli accordi multilaterali) possiamo avere questi casi:

 

In allegato, i documenti relativi agli accordi.

L‘ICAO ha emesso il secondo addendum all’edizione 2021-2022 delle Istruzioni Tecniche, in vigore dal 23 febbraio. Tramite questo addendum, l’ICAO modifica la disposizione speciale A220, per adeguarla anche ai farmaci utilizzati nella lotta al COVID-19 e non solo ai vaccini e ha, inoltre, aggiunto questa frase:

“This same package configuration, when consigned without the COVID-19 pharmaceutical for the purpose of use or reuse, is also not subject to the marking and documentation requirements of Section II of Packing Instruction 967 or 970, as applicable, provided prior arrangements have been made with the operator.”

 

L’addendum chiarisce anche che linee guida specifiche sui rischi legati alle spedizioni contenenti farmaci inerenti al COVID-19 sono fornite all’indirizzo www.icao.int/safety/OPS/OPS-Normal/Pages/Safety-transport-vaccines.aspx.
In allegato, l’addendum ICAO.

La IATA ha emesso il secondo addendum alla 62° edizione del manuale IATA, basandosi sull’addendum ICAO all’edizione 2021-2022 delle Istruzioni Tecniche. Tramite questo addendum, si modifica la disposizione speciale A220, per adeguarla anche ai farmaci utilizzati nella lotta al COVID-19 e non solo ai vaccini COVID-19. L’A220 ha esteso l’esenzione all’applicazione del marchio per le batterie al litio (e di conseguenza della dichiarazione in AWB), già prevista per i vaccini in seguito alla pubblicazione di un primo addendum, anche per i farmaci COVID-19 che sono accompagnati da data logger contenenti batterie al litio e / o dispositivi di tracciamento del carico al momento della spedizione.

Con la nuova modifica, inoltre, anche i colli vuoti che, dopo aver trasportato vaccini o farmaci, ritornano all’HUB con ancora con i data logger inseriti, sono esentati dal marchio previsto per le Batterie al Litio.

Sono state inoltre apportate modifiche ad alcune Operator Variations.

In allegato, l’addendum.