La IATA ha pubblicato la terza edizione del documento “Guidance for Vaccine and Pharmaceutical Logistics and Distribution” (Guida per la logistica e la distribuzione dei vaccini e dei farmaci).
È possibile scaricare il documento qui: https://www.iata.org/en/programs/cargo/ e ricevere un avviso in caso di aggiornamenti.
Questo documento fornisce una serie di considerazioni per l’industria del trasporto aereo, il governo e le autorità su come continuare a prepararsi al meglio per il trasporto e la distribuzione dei vaccini.
Questo documento sarà soggetto a revisioni periodiche man mano che ulteriori informazioni e migliori pratiche saranno rese disponibili dalle varie parti interessate.
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 34 del 10 febbraio 2021 il Decreto 13 gennaio 2021 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in merito al “Recepimento della direttiva (UE) 2020/1833 della Commissione, che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolo.”
Tale Decreto stabilisce che, a partire dal 1° luglio 2021, i trasporti nazionali, stradali, ferroviari e per vie di navigazione interna, di merci pericolose dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nelle edizioni 2021 delle normative.
Anche in Italia, quindi, è stata recepita la Direttiva UE 2008/68, concernente il trasporto di merci pericolose su strada. In questo modo, è resa operativa la versione ADR del 2021 (che per i trasporti internazionali è già comunque obbligatoria dallo scorso 1° gennaio 2021, mentre per quelli nazionali lo diverrà, appunto, dal prossimo 1° luglio).
Rivediamo sinteticamente le novità presenti nella nuova edizione:
- Per i consulenti A.D.R., l’obbligo di nomina è stato esteso alle aziende che rivestono il ruolo di puro speditore;
- Rifiuti medicali infettanti: è stato inserito il numero ONU 3549, in riferimento ai rifiuti medici solidi contenenti materie infettive di categoria A, generate dal trattamento medico degli esseri umani o dal trattamento veterinario degli animali;
- Inserimento, per i radioattivi (classe 7), degli SCO III (oggetti contaminati superficialmente);
- Trasporto idrocarburi, pitture, profumi, adesivi, … prescrizioni specifiche per i numeri ONU 3077 e 3082;
- Trasporto delle batterie al piombo (con prescrizioni specifiche sugli imballaggi);
- Trasporto batterie al litio: è stata aggiunta la nuova disposizione speciale “390”, prevista per i numeri ONU 3091 “batteria al litio metallico contenute in un dispositivo” e 3481 “Pile al Litio Ionico contenute in un dispositivo”;
- Relazione d’incidente: L’obbligo di presentazione all’Autorità competente in caso di incidente è esteso anche allo Scaricatore.
Scarica il Decreto in allegato.
Proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida/rinnovo delle stesse:
– Per il territorio Nazionale, per i patentini ADR e i certificati consulente ADR in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, la scadenza è prorogata al 29 luglio 2021. Per la circolazione al di fuori dell’Italia (grazie alla sottoscrizione dell’accordo M330): per i certificati in scadenza tra il 1° marzo 2020 e il 1° febbraio 2021, la scadenza è prorogata al 28 febbraio 2021. Consulta la Circolare in allegato.
Capitaneria di Porto – Nuove Circolari Serie Merci Pericolose n. 40/2022 ( Procedure di campionamento, test e controllo del contenuto di umidità di carichi solidi alla rinfusa – Procedura per l’ammissione al trasporto marittimo di fanghi di dragaggio con umidità superiore al TML.) e n. 41/2022 (imbarco/ sbarco merci fumigate caricate alla rinfusa) in allegato.
A causa dell’emergenza COVID-19 e delle relative restrizioni/limitazioni alle attività messe in atto allo scopo di contenere il contagio, anche la riunione dei Comitato per la Sicurezza Marittima (MSC), normalmente programmata nel maggio 2020, è slittata a novembre 2020, producendo un ritardo sulle sue attività di competenza.
L’MSC ha tra i suoi compiti principali quello di convalidare gli emendamenti dei Codici tecnici per la Sicurezza della Navigazione. Il comitato ha deciso in merito di posticipare di sei mesi l’entrata in vigore dell’edizione 40-20 del Codice IMDG, per cui avremo l’Applicazione volontaria del Codice IMDG dal 1° gennaio 2021 (ricordiamo che spetta all’Autorità Competente, nel nostro caso il Comando Generale delle Capitanerie di Porto, la decisione di applicare volontariamente gli emendamenti) e l’applicazione obbligatoria del Codice IMDG dal 1° giugno 2022.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – direzione generale del Nord-Ovest, ha pubblicato il nuovo calendario per l’esame da consulente ADR, aggiungendo che “GLI ESAMI DI CONSULENTE PER LA SICUREZZA DEI TRASPORTI DI MERCI PERICOLOSE PREVISTI PER IL 12/11/2020, IL 17/11/2020 ED IL 19/11/2020 PRESSO LA COMMISSIONE N.1- LOMBARDIA SONO MOMENTANEAMENTE SOSPESI”.
Ecco qui il calendario delle nuove date.
Ricordiamo, inoltre, che il 3 novembre 2020 l’Italia ha firmato l’accordo Multilaterale M330 (in allegato), che riguarda i certificati di formazione dei conducenti (patentino ADR), in accordo al paragrafo 8.2.2.8.2 del manuale ADR, e i certificati dei consulenti per la sicurezza
ADR/RID/ADN: per i certificati in scadenza tra il 1° marzo 2020 ed il 1° febbraio 2021, la scadenza è stata prorogata al 28 febbraio 2021.
In seguito alla pubblicazione dell’addendum ICAO all’edizione 2021-2022 del manuale Technical Instructions, IATA ha pubblicato un addendum al manuale 2021 (62° edizione), entrato in vigore il 1° gennaio 2021.
L’addendum ICAO, ripreso dalla IATA, include:
- L’aggiunta della possibilità per gli operatori di trasportare a bordo di un aeromobile disinfettanti per le mani a base di alcol e prodotti per la pulizia destinati all’igiene dei passeggeri (DGR 2.5);
- I vaccini COVID-19 contenenti organismi e micro organismi OGM (DGR 3.9.2.5) sono esentati dalle regolamentazioni DGR; e
- L’aggiunta della Special Provision A220, dedicata all’esenzione, per i colli contenenti vaccini COVID-19 accompagnati da data logger e / o dispositivi di localizzazione del carico (cargo tracker), dalla necessità di recare il marchio della batteria al litio.
Inoltre, l’addendum IATA include correzioni e modifiche relative ad alcune State e Operator Variations.
In allegato, i documenti.
Ricordiamo che, in merito ai certificati di formazione per il trasporto aereo di merce pericolosa scaduti nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 31 ottobre 2020, la N.I. 008-2020 dell’ENAC concede la proroga di quattro mesi.
Chi, ad esempio, avesse il proprio certificato con scadenza nel settembre 2020, può fare il corso d’aggiornamento, senza perdere la scadenza, entro gennaio 2021.
Tuttavia, la proroga di 4 mesi è solo per alcune categorie.
Per gli operatori soggetti al Reg. AIR-OPS, appartenenti alle catt. 6, 7, 8, 9, 10 e 11, infatti, la proroga di 4 mesi non può estendersi oltre il 23 novembre 2020.
Ovvero, se un appartenente a queste categorie avesse il certificato in scadenza nel settembre 2020, non potrebbe rifare il corso entro gennaio 2021, ma solo entro il 23 novembre 2020. Oltre questa data, dovrebbe quindi rifare il corso base.
Il 3 novembre l’Italia ha firmato l’accordo Multilaterale M330, che riguarda i certificati di formazione dei conducenti (patentino ADR), in accordo al paragrafo 8.2.2.8.2 del manuale ADR, e i certificati dei consulenti per la sicurezza (ADR 1.8.3.7), prorogando il tutto all’1.3.2021.
Inoltre, l’Italia ha firmato l’accordo Multilaterale M329, riguardante deroghe all’applicazione di alcune norme in accordo al par. 1.45.1. ADR per il trasporto di rifiuti contenenti alcune merci pericolose.
In allegato, entrambi i documenti.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 agosto 2020, il Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101, in un’ottica di radioprotezione, stabilisce le “norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti”.
Tale Decreto, entrato in vigore il 28 agosto (e il cui recepimento avviene con diversi anni di ritardo), è composto da 245 articoli e 34 allegati tecnici e rappresenta una profonda innovazione in questo campo, diventando a tutti gli effetti un testo unico sulla materia.
Recependo la Direttiva Europea 2013/59/EURATOM, che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom, il Decreto rinnova la normativa in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge del 4 ottobre 2019, n. 117.
Vediamo alcuni aspetti di questa nuova normativa legati al trasporto:
In particolare, al comma 3 dell’articolo 43 si parla delle responsabilità dello speditore e, al comma 4, di quelle del vettore.
Quest’ultimo, deve essere autorizzato secondo le proprie specialità modali, per conto proprio e/o conto terzi, dopo istruttoria tecnica e verifica dei requisiti soggettivi, dell’idoneità finanziaria, dell’idoneità tecnica dei singoli mezzi utilizzati e delle garanzie prestate. Le responsabilità dei singoli attori coinvolti nel processo di spedizione non sono in alcun modo delegabili.
La richiesta autorizzativa deve essere legata ai numeri UN stabiliti dall’ADR. Inoltre, le spedizioni di materiale radioattivo dovranno utilizzare un sistema informatico (con regole simili al vecchio SISTRI).
In allegato, il testo del Decreto.