La IATA ha reso note le principali novità che saranno presenti nella 62a edizione del manuale IATA DGR, in vigore dal 1° gennaio 2021.
Tra le novità più importanti, segnaliamo:
- La modifica dei requisiti di formazione
- La modifica di alcune disposizioni per i passeggeri
- La modifica dei criteri di classificazione per i rifiuti infettivi e le sostanze corrosive
- L’aggiunta di nuovi numeri UN
- La modifica di alcune Special Provision e l’introduzione di altre nuove
- La modifica di diverse Packing Instructions
- La revisione di alcuni paragrafi della Sezione 6 (omologazioni)
- La revisione delle misure del marchio delle batterie al litio
- La revisione della frase da mettere in AWB quando la merce è accompagnata da Shipper’s declaration
- L’obbligatorietà di includere le merci pericolose nel processo di valutazione dei rischi
- La revisione di alcuni paragrafi del la Sezione 10 – Radioattivi
- La modifica di alcune Appendici con aggiornamenti
In allegato, è possibile scaricare il testo completo in inglese e la sua traduzione in italiano.
Ricordiamo che DGR Training, in quanto Rivenditore Ufficiale IATA, vi permette di acquistare questo e tutti i nuovi manuali IATA.
E’ stata pubblicata il 1° Settembre sulla Gazzetta Europea (G.U.U.E n. L. 284 del 1.9.2020) la DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) DELLA COMMISSIONE 2020/1241 del 28 agosto 2020, che autorizza gli Stati membri ad adottare deroghe a norma della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al trasporto interno di merci pericolose. L’Italia non fa parte degli Stati che hanno pubblicato variazioni. In allegato è possibile scarica il testo.
Pubblicata la Circolare Prot. n. 22916 del 27 agosto 2020, relativa alla Proroga dei termini di validità dei Certificati e delle abilitazioni.
Questa Circolare Sostituisce la Circ. 13.8.2020 prot. 22208, a seguito della Decisione della Commissione UE 2020/1219 del 20.8.2020, e modifica la Circ. 28.8.2020 prot. 22997.
Si segnala, in particolare per la scadenze relative alla formazione ADR, che:
- Gli attestati dei corsi per il conseguimento o per il rinnovo dei certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020 e quindi, fino al 29 ottobre 2020);
- Mentre, per i certificati di formazione dei conducenti di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose (ADR) possiamo avere tre casi:
caso 1) se gli attestati scadono tra il 31 gennaio 2020 e il 29 febbraio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020 e quindi, fino al 29 ottobre 2020);
caso 2) se gli attestati scadono tra il 1° marzo 2020 ed il 1° novembre 2020, conservano la loro validità fino al 30 novembre 2020, ai sensi dell’Accordo Multilaterale ADR M324 relativo all’ambito dei trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti dell’ADR che lo hanno sottoscritto. In tal caso, i documenti sono rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari dimostrano di aver frequentato un corso di aggiornamento ai sensi dell’8.2.2.5 ADR e hanno superato l’esame di cui all’8.2.2.7 prima del 1° dicembre 2020;
caso 3) se gli attestati scadono tra il 1° marzo 2020 ed il 31 luglio 2020, al di fuori dell’ambito di applicazione dell’Accordo M324, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l. 18/2020 e quindi, fino al 29 ottobre 2020);
- Per gli attestati di formazione dei Consulenti per il trasporto di merci pericolose, abbiamo:
caso a) se gli attestati scadono tra il 31 gennaio 2020 e il 29 febbraio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020 e quindi, fino al 29 ottobre 2020);
caso b) se gli attestati scadono tra il 1° marzo 2020 ed il 1° novembre 2020, conservano la loro validità fino a 30 novembre 2020, ai sensi dell’Accordo Multilaterale ADR M324 relativo all’ambito dei trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti dell’ADR che lo hanno sottoscritto. In tal caso, i documenti sono rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari hanno superato l’esame di cui all’1.8.3.16.2 ADR prima del 1° dicembre 2020;
caso c) se gli attestati scadono tra il 1° marzo 2020 ed il 31 luglio 2020, al di fuori dell’ambito di applicazione dell’Accordo M324, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020 e quindi, fino al 29 ottobre 2020).
In allegato il pdf scaricabile.
ADR – Segnaliamo la pubblicazione della Circolare Prot. n° 4042 del 23 giugno 2020 – DPCM 11 giugno 2020. Riguardante il riavvio dei corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica ai sensi della direttiva 2003/59/CE, e dei corsi ADR. In allegato la Circolare.
ADR – E’ stata pubblicata la Circolare Prot. n° 17098 del 19 giugno 2020, riguardante la modifica delle approvazioni di tipo delle cisterne destinate al trasporto di merci pericolose su strada (escluse quelle ricadenti nel campo di applicazione del D.Lgs. 78/2012) – “Aggiornamento dell’approvazione” (Articolo 6 comma 1 del DD 26.11.2006 come modificato dal DD 7.7.2009).
In Allegato la Circolare.
ADR – Si segnala la Circolare Prot. n° 17475, del 24 giugno 2020, riguardante i Corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica ai sensi della direttiva 2003/59/CE, e i corsi ADR svolti da enti di formazione.
In particolare, si fa riferimento all’autorizzazione all’uso di aule esterne: tenuto conto della rilevante finalità economica e sociale dell’attività di autotrasporto e del considerevole numero di autisti che devono conseguire o rinnovare la CQC o il CFP ADR, vengono dettate le condizioni per lo svolgimento di attività di formazione anche in aule esterne a quelle già autorizzate. In allegato la Circolare.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – ha pubblicato il Decreto Dirigenziale DD 23/06/2020 n. 583.
Tale documento modifica il Decreto 303/2014, e rende noto che è possibile presentare ulteriori istanze, successive alla prima, atte ad ottenere autorizzazioni all’imbarco e trasporto (ovvero il nulla osta allo sbarco), delle merci pericolose in colli di ulteriori carichi riferiti alla medesima nave (utilizzando il modello in annesso 3). In allegato il Decreto.
ADR – La Bielorussia ha notificato le restrizioni ai movimenti di traffico di merci pericolose durante l’epidemia di COVID-19. In allegato il documento relativo.
ADR – Si segnala la Circ. 30.4.2020, prot. n. 2807, riguardante le prove periodiche, nell’intervallo di 3 o 6 anni, sulle cisterne: se queste ultime sono in scadenza tra il 31.1.2020 il 31.7.2020, conservano la validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.
Inoltre, a seguito dell’aggiornamento dell’elenco delle attività indifferibili durante l’emergenza, è previsto il rilascio del certificato di approvazione ADR “barrato rosa” a decorrere dal 25 maggio 2020.
In allegato la Circolare.
RID – l’Italia ha firmato il 23 marzo l’Accordo Multilaterale RID 1/2020, che, per tutti i certificati dei Consulenti per la Sicurezza dei trasporti (DGSA) in scadenza tra il 1° marzo e il 1° novembre 2020, proroga quest’ultima al 30 novembre 2020; e l’Accordo Multilaterale RID 2/2020, dove viene prorogata la validità delle Cisterne che avevano il termine dell’ispezione periodica o intermedia nel periodo 1 marzo 2020 – 1 agosto 2020: la validità ora è 31 agosto e l’ispezione deve essere effettuata entro il 1° settembre.
Il 31 marzo sono stati firmati invece gli Accordi Multilaterali RID 3/2020, che esplicita la possibilità (fino al 31 agosto) di riempire e trasportare bombole (per specifici numeri UN) anche se hanno data di ispezione e test scaduti, e RID 4/2020. Grazie a quest’ultimo accordo, è stata prorogata la validità delle Cisterne Mobili e dei Contenitori per Gas ad Elementi Multipli (CGEM) che avevano il termine della ispezione periodica o intermedia nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 1° agosto 2020. La validità ora è stata fissata al 31 agosto e l’ispezione deve essere effettuata entro il 1° settembre.