ADR – Il 31 marzo l’Italia ha sottoscritto l’Accordo Multilaterale M326 (allegato), relativo alla possibilità (fino al 31 agosto) di riempire e trasportare bombole (per specifici numeri UN)  anche se hanno data di ispezione e test scaduti.

Il nostro Paese ha inoltre sottoscritto, nella stessa data, l’accordo M327 (anch’esso allegato): è stata prorogata la validità delle Cisterne Mobili e dei Contenitori per Gas ad Elementi Multipli (CGEM) che avevano il termine della ispezione periodica o intermedia nel periodo tra 1/3/2020 e 1/8/2020. La validità ora è fissata al 31 agosto e l’ispezione deve essere effettuata entro il 1° settembre.
A causa dell’emergenza COVID-19 e delle relative restrizioni/limitazioni alle attività messe in atto allo scopo di contenere il contagio, è stata prorogata, tramite la Circorale del 31/03/2020 n. 37/2020 (in allegato), fino al 30 settembre 2020 la formazione quadriennale del “personale di terra” operante nel trasporto marittimo delle merci pericolose in scadenza fino al 30 giugno 2020.

ADR – Nuove sottoscrizioni per l’Italia: Il 24 marzo il nostro Paese ha sottoscritto l’Accordo Multilaterale M325, che prevede la proroga della scadenza al 30 agosto 2020 per tutti i controlli periodici ed intermedi delle cisterne e per il rinnovo del certificato di approvazione ADR dei veicoli (barrato rosa) le cui scadenze erano previste tra il 1° marzo 2020 e il 1° agosto 2020. Tale accordo rimane valido fino al 1° Settembre 2020.

Nella stessa data, l’Italia ha sottoscritto anche l’Accordo Multilaterale M324, che proroga al 30 novembre 2020 la scadenza dei patentini ADR degli autisti e dei certificati di formazione dei Consulenti per la Sicurezza dei Trasporti.
In allegato trovate per comodità di lettura gli accordi tradotti in lingua italiana dall’autorità svizzera.
In aggiunta, tramite la Circolare MIT n. 9487 del 24 marzo 2020, è stata  disposta la proroga fino al 30 giugno 2020, per il trasporto sul territorio nazionale, dei Certificati di Formazione Professionale per il trasporto di Merci Pericolose in scadenza dal 23 febbraio 2020 al 29 giugno 2020. In allegato il testo della Circolare.
Il 25 marzo 2020, ENAC ha pubblicato sul proprio sito la Nota Informativa che trovate in allegato.

Da tale nota si evince che, in seguito alle restrizioni alle attività non essenziali adottate dal Governo per arginare il contagio da COVID-19, tutti i certificati DGR con scadenza compresa tra il 23 febbraio e il 31 ottobre 2020, hanno una proroga di 4 mesi.

A titolo di esempio, un certificato in scadenza il 29 febbraio può ora essere rinnovato entro il 30 giugno 2020; mentre quello in scadenza il 31 ottobre potrà essere rinnovato entro il 28 febbraio 2021.

Al fine di ottenere l’estensione della validità, è necessario però porre in essere alcune misure di mitigazione, indicate nella nota stessa. In particolare,
  • Occorre avere a disposizione la lista delle variazioni incorse nel corso del 2019 e 2020: per vostra utilità, la trovate in allegato a questa news.
  • Inoltre, affinché la proroga abbia valore, è necessario che chi ha il certificato in scadenza abbia comunque accesso al manuale aggiornato 2020.
    Qualora non lo abbiate a disposizione,  potete appoggiarvi a noi per avere le risposte e le consultazioni di cui avete bisogno, in modo completamente gratuito.
L’ENAC precisa che le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale (Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati in data 8 e 9 marzo 2019), non sono applicabili al traffico cargo.
Si legge nella comunicazione datata 10 marzo 2020 che “il transito delle merci non è pertanto soggetto a limitazioni e i relativi programmi saranno autorizzati secondo quanto previsto dalle normative generali di settore e dagli accordi vigenti”.
L’IMO (International Maritime Organization), con l’entrata in vigore dal 1° marzo 2020 della nuova norma che vieta il trasporto di olio combustibile non conforme, rafforza quanto specificato precedentemente nel regolamento 2020, ossia la limitazione della presenza di zolfo nell’olio combustibile per navi (fissato ad un massimo livello del 0,50%, ai sensi del trattato MARPOL – Convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi).
Tale decisione, frutto dei provvedimenti atti a garantire benefici per l’ambiente e la salute umana derivanti dalla riduzione degli ossidi di zolfo nell’aria, vieta quindi il trasporto di olio combustibile non conforme a fini di combustione per la propulsione o il funzionamento a bordo di una nave – a meno che la nave non disponga di un sistema di depurazione dei gas di scarico approvato (“scrubber”).
Questo nuovo emendamento, che va inteso come misura aggiuntiva, fornisce un nuovo mezzo di controllo in particolare per quanto riguarda lo Stato di approdo: nelle aree designate per il controllo delle emissioni, il limite massimo di zolfo nell’olio combustibile è dello 0,10% (le quattro ECA sono: l’area del Mar Baltico; l’area del Mare del Nord; l’area del Nord America – che copre le aree costiere designate al largo degli Stati Uniti e del Canada; e l’area del Mar dei Caraibi degli Stati Uniti – intorno a Puerto Rico e alle Isole Vergini degli Stati Uniti).
Il 21 gennaio 2020, l’UNECE ha pubblicato le linee guida per lo scambio elettronico di dati, consentito da  RID / ADR / ADN al 5.4.0.2.

L’UNECE ha quindi fornito informazioni utili alla corretta procedura per l’acquisizione, la memorizzazione e l’elaborazione dei dati in modo da soddisfare i requisiti esposti al capitolo 5.4 e i requisiti legali in materia di valore probatorio, in modo tale da rendere i dati telematici equivalenti alla documentazione cartacea. Consulta il documento in allegato.


L’IMO ha pubblicato , nel dicembre 2019, un nuovo documento riportante le correzioni all’edizione originale inglese dell’IMDG CODE 39/2018, in vigore in Italia dal settembre 2019. Consulta o scarica il documento in allegato.

Delle batterie al litio non correttamente dichiarate sono state la causa dell’incendio della portacointainer Cosco Pacific, sviluppatosi nella notte tra il 4 e il 5 gennaio 2020, lungo la tratta tra Malesia (Port Klang) e India (Nhava Sheva).
La nave, costretta a fermarsi al porto di Colombo (Sri Lanka) per controlli più approfonditi, non ha riportato gravi danni, grazie al tempestivo intervento dell’equipaggio.
Le prime indagini hanno rivelato che le fiamme sono scaturite da un container carico di batterie al litio, non correttamente dichiarate (dalla documentazione risultano “ricambi e accessori”). Ancora una volta, è proprio la mancata dichiarazione (e conseguente diversa gestione del carico) la principale causa di questo tipo di incidenti, ormai sempre più frequenti.

Si ricorda che dal 1° gennaio 2020 diventa obbligatorio, per produttori e distributori di pile e batterie al litio, rendere disponibile il “Test summary” come previsto dal manuale “UN Manual for Test and Criteria” parte 38.3.
Si allegano modelli facsimile proposti dalle Nazioni Unite.