La Direzione Generale Territoriale del Nord-Est della Motorizzazione Civile ha pubblicato, attraverso l’emanazione della Direttiva 8/2024/DGTNE del 29 maggio 2024, degli aggiornamenti riguardo il tema del cosiddetto “barrato rosa” dei veicoli (Certificato di Approvazione ADR).

La sottosezione 9.1.3.1 dell’ADR 2023, riporta che:
“La conformità dei veicoli EX/II, EX/III, FL, AT e delle MEMU con le disposizioni della presente parte deve essere attestata da un certificato di approvazione (certificato di approvazione ADR) rilasciato dall’autorità competente del paese di immatricolazione per ogni veicolo la cui ispezione tecnica ha dato esito positivo, o che è stato oggetto del rilascio di una dichiarazione di conformità alle disposizioni del capitolo 9.2 secondo il 9.1.2.1”.

La Direttiva 8/2024/DGTNE, ha chiarito definitivamente l’interpretazione della suddetta prescrizione, specificando i casi nei quali il rilascio del Certificato di approvazione ADR (barrato rosa) deve avvenire per via amministrativa, cioè senza ispezione tecnica (visita) e prova, a condizione che la richiesta avvenga contestualmente all’immatricolazione del veicolo.

In allegato, la Direttiva.

Attraverso la Circolare datata 14 maggio 2024 n. 13921, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato nuovi chiarimenti riguardanti i casi di esenzione dall’obbligo di nomina del consulente ADR.
Il Ministero interviene nuovamente quindi sull’applicazione del DM 7 agosto 2023, che regolamenta l’esenzione della nomina dei consulenti ADR per le imprese che svolgono attività di spedizione o trasporto, una o più delle connesse attività di imballaggio, carico, riempimento oppure scarico di merci pericolose su strada in conformità a quanto previsto dal paragrafo 1.8.3.2 dell’accordo.

Per rispondere ad alcuni quesiti pervenuti, la Circolare precisa:
– l’ambito di applicazione di cui all’art. 2 del D.M.;
– i casi di  esclusione o esenzione totale di cui all’art. 3 del D.M.;
– i casi di esenzione parziale di cui all’art. 4 del D.M.;
– indicazioni sul Registro (artt. 4 e 5 del D.M.);
– le attività di spedizioni occasionali – art. 5 del D.M.;
– i casi di esenzione per esclusione (art. 6 del D.M.);
– le ipotesi di prescrizione di sicurezza e formazione – art.7 del D.M.;
– indicazioni sulla responsabilità del vettore, del committente, del caricatore, dello scaricatore e del proprietario della merce.

In allegato, il pdf scaricabile.

Siamo lieti di informarvi che DGR TRAINING è Organizzazione di Addestramento per il trasporto di Merci Pericolose approvata ENAC.DGTO.0002, in accordo al Reg. ENAC del 21 settembre 2023, pubblicato il 31.10.23.
Questo Regolamento, che ha abrogato la Circ. MPE01, ha stabilito le modalità di approvazione delle Organizzazioni di Addestramento come stabilito dall’Art.16 del Reg. ENAC del 2 luglio 2019.

Il 27 marzo 2024, la Francia ha sottoscritto l’Accordo Multilaterale M356 (consultabile e scaricabile in allegato) per il trasporto di amianto, in deroga alle disposizioni dell’ADR (in particolare, a quanto previsto nella Tabella A del capitolo 3.2 dell’ADR).

L’Accordo, proposto dalla Francia e successivamente sottoscritto anche dalla Germania, prevede che i rifiuti costituiti da oggetti e materiali contaminati da amianto libero (UN 2212 e UN 2590), non fissato o immerso in un legante in modo tale che non vi siano emissioni di quantità pericolose di amianto respirabile, possano essere trasportati alla rinfusa secondo le disposizioni VC1 e VC2 della sottosezione 7.3.3.1 dell’ADR.

Tale Accordo, valido fino alla fine del 2024 e non ancora sottoscritto dall’Italia, in realtà presenta delle disposizioni già contenute negli emendamenti all’ADR pubblicati in bozza sul sito UNECE (in attesa di approvazione definitiva nel mese di maggio), destinati ad entrare in vigore a partire dal 1° gennaio 2025 in tutti gli Stati aderenti all’ADR.

La IATA ha pubblicato il primo addendum all’edizione 65 del manuale IATA DGR 2024. Nel file, scaricabile in allegato, viene ufficializzata la correzione della Variazione dell’Argentina RAG 01 (come anticipato da ICAO qui ) e vengono aggiornate/aggiunte diverse Operator Variations.

Si noti anche la sostituzione, all’interno della Sezione 10, di una figura e l’aggiornamento riguardante le Autorità competenti.

Il 9 gennaio 2024, l’Autorità Competente Argentina (ANAC) ha comunicato che la Variazione RA-01/RAG-01, introdotta nell’edizione 65 (2024) del manuale IATA DGR, vale solo per i trasporti interni all’Argentina, come chiarito anche da IATA qui.

Sebbene non siano stati ancora pubblicati emendamenti o Corrigenda, sul sito ICAO, dove si possono trovare le variazioni modificate e aggiornate, compare il nuovo testo della RA 01:

“The Spanish language shall be used for markings and documents relating to the transport of dangerous goods in the case of flights originating in and having as their final destination the territory of the Argentine Republic. In the case of international flights the English language shall also be used”.

In sostanza, la parola “AND” ha sostituito “OR”.

In allegato, la comunicazione dell’ANAC.

Il 16 gennaio 2024 è stato pubblicato il Corrigendum 4 alla norma ADR. In allegato, il documento scaricabile.

Con l’ADR 2023, è entrato in vigore l’obbligo di valvola di sicurezza e di relativa marcatura “SV” per tutte le cisterne, costruite dal 1° gennaio 2024 in poi, adibite al trasporto di gas liquefatti infiammabili.

L’ADR, al capitolo 1.6.3.57, prevede una “misura transitoria“, per le cisterne fisse (veicoli-cisterna) e le cisterne smontabili costruite prima del 1° gennaio 2024 secondo le prescrizioni in vigore fino al 31 dicembre 2022, ma che non soddisfano le prescrizioni applicabili dal 1° gennaio 2023 in merito al montaggio delle valvole di sicurezza: esse, conformemente al 6.8.3.2.9, possono essere ancora utilizzate.

Anche tutte le cisterne fisse (veicoli-cisterna) e le cisterne smontabili che sono già equipaggiate con valvole di sicurezza che soddisfano le prescrizioni del 6.8.3.2.9 applicabili dal 1° gennaio 2023, ma che non recano la marcatura “SV” dovranno essere correttamente segnalate in concomitanza con l’ispezione intermedia o periodica.

Il marchio è costituito da un quadrato bianco con dimensioni minime di 250 mm × 250 mm, avente la linea all’interno del quadrato nera, parallela al bordo esterno del marchio e distante circa 12,5 mm. Le lettere “SV” devono essere nere e avere un’altezza minima di 120 mm, mentre la linea deve avere uno spessore minimo di 12 mm.

Le valvole di sicurezza installate devono essere conformi ai paragrafi dal 6.8.3.2.9.1 al 6.8.3.2.9.5 del manuale ADR, mentre la marcatura “SV” deve rispettare le specifiche previste al punto 6.8.3.2.9.6.3 del manuale ADR.

Specifichiamo che l’obbligo riguarda soltanto le cisterne adibite al trasporto di gas infiammabili: per le cisterne destinate al trasporto di gas compressi, gas liquefatti non infiammabili o gas disciolti, queste disposizioni sono opzionali.

L’atteso Decreto riguardante i casi di esenzione dalla nomina del consulente ADR è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 settembre.

 

Il Decreto del 7 agosto 2023,  in particolare:

 

L’esenzione si applica a chi imballa, spedisce, carica, scarica o trasporta merci:

  1.  che ricadono in esenzioni dalla norma ADR in applicazione di Disposizioni Speciali (es DS 188 oppure DS 375)
  2. sempre e solo in  “Quantità Limitata” o Quantità esente

 

  1. Massimo 24 operazioni/anno e comunque non più di 3 operazioni /mese
  2. Deve essere tenuto un registro delle operazioni svolte in esenzione

 

  1. solo merci in cisterna o alla rinfusa
  2. solo trasporto nazionale
  3. solo merci di P.G. III o comunque solo di Categoria 3 o 4
  4. max 12 operazioni/anno (attenzione: prima era 24); e comunque non più di 2 operazioni /mese (prima era 3); e comunque non più di 50 Ton/anno (prima 180 T).
  5. Deve essere tenuto un registro delle operazioni in esenzione

 

  1. resta comunque l’obbligo per il Datore di Lavoro di rispettare le prescrizioni dell’ADR (imballaggio, etichettatura, ecc…)
  2. permane l’obbligo della formazione in materia ADR per tutte le persone coinvolte dalle merci pericolose e
  3. (Art.8) permane l’obbligo per il Datore di Lavoro di redigere relazione d’incidente.

Precisiamo che nessuna esenzione è prevista per i trasporti ferroviari (RID) e fluviale (ADN).

In allegato, il testo completo del Decreto.

Sono state pubblicate le principali novità che troveremo sul manuale IATA DGR 2024 (65a EDIZIONE)

In allegato sia il file originale che la traduzione.
Da segnalare, in particolare, le modifiche apportate alla Sez 5:
e alla sez 8:
Come sempre, vengono anche anticipate le future modifiche (2025). Tra queste, esplicitate nell’Appendice H del manuale 2024, segnaliamo quelle che riguarderanno le batterie: