Il sito UNECE ha pubblicato le nuove Istruzioni scritte in Italiano, oltre che in estone (revisione 1), slovacco (revisione 1), lituano, finlandese, olandese (inviate dall’autorità belga)  e polacco. Esse sono conformi al 5.4.3 dell’edizione 2017 dell’ADR, entrato in vigore il 1° gennaio 2017.

Inoltre, la nota C.N.120.2017.TREATIES-XI.B.14  sancisce l’approvazione delle modifiche agli allegati A e B dell’Accordo ADR, così come proposto nella nota C.N.8 91.2016.TREATIES dello scorso dicembre.

La Commissione europea ha pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (L101 del 13/04/2017) la Decisione di Esecuzione (UE) 2017/695 della Commissione del 7 aprile 2017, che autorizza gli Stati membri ad adottare determinate deroghe a norma della direttiva, relativa al trasporto interno di merci pericolose, n. 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Gli Stati membri figuranti nell’allegato alla Decisione sono autorizzati ad applicare le deroghe ivi previste in relazione al trasporto di merci pericolose all’interno del loro territorio. L’Italia non figura al momento tra i Paesi che hanno previsto tali deroghe ma, ad esempio, l’Austria ha previsto disposizioni riguardanti il trasporto di merci pericolose imballate in quantità limitate (piccole quantità di tutte le classi, eccetto 1, 6.2 e 7) e altre deroghe riguardano il Belgio, la Germania e altri Stati membri. Il testo integrale della Decisione è scaricabile qui.

L’ICAO ha pubblicato l’Addendum n.1 alle Tecnical Instructions 2017-2018 (Doc 9284). Di seguito il PDF scaricabile.

USA: la PHMSA (Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration) ha pubblicato la Final Rule HM 215N in merito al recepimento dell’edizione 2017-2018 dell’ICAO Technical Instructions da parte della nuova amministrazione USA (qui qui news precedenti sull’argomento).

 

 

Il travagliato processo che ha portato alla pubblicazione di tale Final Rule è quindi finalmente giunto al termine: il Federal Register rende nota la pubblicazione della HM-215N, l’aggiornamento biennale che armonizza i regolamenti inerenti al materiale pericoloso con le disposizioni internazionali, scaricabile in allegato.

 

 

Il contenuto della nuova regola aggiorna le disposizioni delle normative nazionali americane (49 CFR), adeguandole alla 19° edizione delle ICAO Technical Instructions 2017-2018 e all’Emendamento 38-16 dell’IMDG Code. Tra le principali novità, in primo piano quelle riguardanti il limite di 25 kg per i motori UN 3529.

 

 

La Final Rule, annunciata già a gennaio, è stata in stand-by a causa della politica di profonda revisione delle nuove normative messa in atto dall’amministrazione Trump, e introduce anche una serie di modifiche derivate dalla 19° edizione riveduta dell’Orange Book delle Nazioni Unite, con un certo numero di differenze significative.

 

 

Attenzione: non v’è ancora stata alcuna modifica al testo della USG-13. Tuttavia, essendo stata aggiornata la norma 49 CFR, si può ritenere legittima la spedizione di motori con UN 3528, su un aereo passeggeri, da, attraverso e all’interno degli Stati Uniti indipendentemente dal testo dell’USG-13.

Nuovo aggiornamento FAA (Federal Aviation Administration) in merito al mancato recepimento dell’edizione 2017-2018 dell’ICAO Technical Instructions da parte della nuova amministrazione USA (qui news precedente sull’argomento).

 

Come facilmente comprensibile, con un cambiamento nelle amministrazioni presidenziali si possono verificare diversi problemi, e così è accaduto negli Stati Uniti, dove, in particolare, si stanno riscontrando rallentamenti nella revisione dei processi e delle politiche governative.

 

La FAA conferma che la PHMSA (Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration) non adotterà provvedimenti in caso di trasporto da, per, attraverso e all’interno degli Stati Uniti, di colli contrassegnati o etichettati in conformità con le nuove disposizioni, e aggiunge che non verranno intraprese azioni contro chi spedirà motori alimentati con liquido infiammabile con UN  3528, su un aereo passeggeri, conformemente all’edizione 2017-2018 dell’ICAO Technical Instructions (precedentemente, si invitavano i mittenti a continuare a spedire motori utilizzando l’UN3166, così come previsto dalla Special Provision A208, fino al 31 marzo 2017 e nulla era stato detto sulle disposizioni dopo tale data). Qui è possibile leggere la nota della PHMSA in merito.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fissato, tramite la Circolare del 16 febbraio 2017, prot. n. 3876-Div3/E, le linee guida per la concessione dell’autorizzazione ad operare come Ente tecnico CSC (Convenzione internazionale sui container sicuri), previo parere della commissione mista consultiva.

 

 

In Italia, la legge n.67 del 3 febbraio 1979 sancisce l’adesione del nostro Paese alla Convenzione internazionale sulla sicurezza dei contenitori (CSC), adottata a Ginevra il 2 ottobre 1973. Tale convenzione prevede che le attività siano svolte da Enti tecnici autorizzati dall’Amministrazione, previo parere della Commissione mista consultiva istituita ai sensi dell’art. 4 DPR n. 448/1997 (recentemente rinnovata dal DM MIT del 23 gennaio 2015). 

 

 

La nuova Circolare MIT 16.2.2017, prot. n. 3876-Div3/E, che stabilisce le linee guida per la concessione dell’autorizzazione, prevede che la domanda di autorizzazione (un fac-simile è allegato alla Circolare stessa) e di rinnovo debba essere presentata, in bollo, al MIT presso la Direzione Generale per la Motorizzazione, corredata da documenti che attestino:
 
Ricordiamo che un container può essere utilizzato per il trasporto solo se è strutturalmente idoneo per l’impiego a cui è destinato. L’idoneità del container, ai sensi dell’ADR 7.1.4, si ha quando esso NON presenta:

La PHMSA (Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration) ha pubblicato un aggiornamento in merito alla possibilità, per i vettori e per il personale coinvolto nella preparazione delle spedizioni di merce pericolosa, di offrire al trasporto o accettare spedizioni effettuate in conformità alle nuove edizioni dell’ICAO Technical Instructions e all’emendamento 38-16 dell’IMDG Code.

 

 

Si ricorda, infatti, come già anticipato, che la nuova Amministrazione americana ha predisposto il ritiro della Final Rule HM-215N, che avrebbe dovuto armonizzare le normative statunitensi domestiche in materia di merci pericolose contenute nel 49 CFR, con le nuove normative internazionali previste dalla diciannovesima edizione dell’UN Model Regulations, l’IMDG Code e l’edizione 2017-2018 dell’ICAO Technical Instructions. Questa notizia, però, permette alle merci pericolose preparate secondo tali aggiornamenti di essere accettate sui voli da, per, attraverso e all’interno degli Stati Uniti.

 

 

 

In particolare, la PHMSA non adotterà provvedimenti in caso di trasporto nazionale o internazionale di colli contrassegnati o etichettati in conformità con le nuove disposizioni. Questo permette  quindi l’utilizzo del nuovo marchio per le batterie al litio e della nuova etichetta di pericolo relativa. Tuttavia, ciò che resta irrisolto è il trasporto dell’UN  3528, motori che quando trasportati su un aereo passeggeri, sono soggetti al limite di 25 kg. Per cui, fino al 31 marzo 2017, si invitano i mittenti a continuare a spedire motori utilizzando l’UN3166, così come previsto dalla Special Provision A208.

 

 

Qui si può leggere e scaricare il testo completo dell’aggiornamento.

La  CAA (Civil Aviation Authority) inglese ha pubblicato dei video esplicativi in merito ai possibili problemi derivanti dal trasporto aereo di batterie al litio e alle relative regole di trasporto.

Ecco i quattro video:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADR: Pubblicate le nuove Istruzioni Scritte

 

Il sito UNECE ha pubblicato le nuove Istruzioni scritte in Spagnolo, Sloveno e Turco. Esse sono conformi al 5.4.3 dell’edizione 2017 dell’ADR, entrato in vigore il 1° gennaio 2017.

L’UNECE ha pubblicato un Corrigendum riguardante l’edizione originale in lingua inglese dell’ADR 2017.
La rettifica include una serie di errori tipografici presenti nella versione stampata, insieme ad ulteriori correzioni al testo inglese che sono state proposte dal WP15 (Working Party on the Transport of Dangerous Goods ), in seguito alla riunione del novembre 2016.

Questi cambiamenti sono attualmente provvisori: entreranno in vigore l’8 marzo 2017, se non saranno avanzate obiezioni.